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Ordinanza — n. 3633/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's formal withdrawal under simplified dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3633/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal from the proceedings. ILCEV S.R.L. had previously adhered to the simplified dispute resolution scheme under Law 197/2022, submitting a request to terminate the case and renouncing further litigation. The Court ruled that this withdrawal effectively ended the legal process without requiring the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 231-252 L. 197/2022: A taxpayer's formal withdrawal from a cassation appeal upon adhering to the simplified dispute resolution scheme extinguishes the litigation, and the Court must compensate costs even if the tax authority rejects the withdrawal.

Parole chiave

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simplified dispute resolution taxpayer withdrawal cassation appeal extinction cost compensation Law 197/2022 tax litigation procedural extinction assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall'art. 390 cod.proc.
Law n. 197/2022, articles 231 to 252
Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.
- In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 390 cod.proc. civ
Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall'art. 390 cod.proc. civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione dellacontroparte per essere produttiva di effetti processuali(Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 maggio 2020, n. 10140
civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione dellacontroparte per essere produttiva di effetti processuali(Cass. 28 maggio 2020, n. 10140).
Cass. 27 aprile 2018, n. 10198
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
Cass. 18 luglio 2018, n. 19071
23175; Cass. 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5246/2021 R.G. proposto da : ILCEV S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Pavanetto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Corradi in Roma, Via Valsavaranche n. 46 –Scala D - Int. 5; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12; -resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.271/2020, depositata i l 14 luglio 2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – la ILCEV s.r.l. censurava la cartella di pagamento n. 113 2016 0003538274 501, unitamente al “ ruolo n. 2016/250206 reso esecutivo in data 01.03.2016” emesso da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio Territoriale di Conegliano, mediante ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso. In data 6.11.2013, giusta scrittura privata autenticata, l'odierna ricorrente acquisiva dalla ditta Vedi s.r.l., poi Vedi s.r.l. in liquidazione, l'azienda per l'esercizio dell'attività imprenditoriale di fabbricazione di manufatti in cemento vibrato, in polycrete, di materie sintetiche, plastiche e di carpenteria in ferro di qualsiasi genere.

La Cartella di pagamento n. 113 2016 0003538274 501 era stata emessa da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), nella veste di Agente della riscossione, con la quale si intimava alla ILCEV s.r.l. in qualità di responsabile in solido ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, de l decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, con la società Vedi s.r.l. in liquidazione, già Vedi s.r.l., il pagamento di euro 450.383,28, (di cui Euro 302.746,00 per "omesso o carente versamento IVA" ed il residuo per sanzioni e interessi) riferito al controllo effettuato con riguardo alla dichiarazione modello UNICO/2013 presentato per il periodo d'imposta 2012.Nella Cartella di pagamento veniva precisato che le somme richieste risultavano "dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600 del 1973 e/o art 54 bis del DPR 633/1972".

Si costituiva nel processo Agenzia delle Entrate- Riscossione . Con sentenza n. 418/18,depositata in data 13 novembre 2018, la Commissione tributaria provinciale di Treviso, rigettata l'istanza di sospensiva e, disposta la riunione del ricorso n. 289/2018 r.g. con altro ricorso n. 290/2018 r.g., rigettava il gravame. 2. – Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente , chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate- Riscossione . Con sentenza n. 271, pubblicata in data 14 luglio 2020, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello. 3.

–La ILCEV s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituit a ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienzadiscussione. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 5. –In data 2 dicembre 2024 , la ricorrente ha depositato una memoria con la quale, dando atto di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197/2022, articoli da 231 a 252, allegandola relativa istanza, ha dichiarato di rinunciare alle corso non sussistendopiù interesse al la decisione .

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –In via preliminare va esaminata la questione preliminare e assorbente relativa alla dichiarazione di rinuncia al ricorso conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022. L'istanza di adesione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima. Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall'art. 390 cod.proc. civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione dellacontroparte per essere produttiva di effetti processuali(Cass. 28 maggio 2020, n. 10140).

Va dunquedichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità . 2. - In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratiodella definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese(Cass. 27 aprile 2018 , n. 10198) .

Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese