Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 3630/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to clarify if partial debt settlement covers all disputed tax invoices.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3630/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court remanded the case to clarify the scope of the taxpayer's request for judgment extinction following a debt settlement agreement. Rosella Penna sought to extinguish the entire proceeding after agreeing to a payment plan under the 'saldo e stralcio' law, but the request excluded one specific invoice still under dispute. The court ruled that because the extinction request did not cover all cartelle involved in the original opposition, the matter must be clarified before proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: When a taxpayer requests judgment extinction based on a debt settlement agreement, the court must verify if the request covers all disputed claims; if not, the case is remanded for clarification of the specific scope of the extinction request.

Parole chiave

Generato dall'IA
saldo e stralcio estinzione del giudizio cartelle di pagamento compensazione spese rinvio a nuovo ruolo debt settlement tax dispute notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17755/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’ avv . Fabrizio Castella, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro PENNA Rosella, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Garesio, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.1754/2017, depositata il 7 dicembre 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso in opposizione avanti al la Commissione tributaria provincialedi Torino, notificato in data 22 dicembre 2015 alla Equitalia Nord S.p.A ., Rosella Penna impugnava l’ intimazione di pagamento n. 110201559048220834000, sollevando una serie di vizi formali relativi all’intimazione di pagamento stessa e alle sottese cartelle di pagamento.Tale intimazione di pagamento, de ll’ importo complessivo di euro 74.058,50, era stata emessa dall’Agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle aventi per oggetto crediti di natura diversa.La ricorrente dichiarava di limitare l’opposizione unicamente alle cartelle n, 11020050050327876000, n. 11020060061735121000, n. 11020070032801S8700 e n. 11020110083104610000, aventi per oggetto crediti di natura tributaria, eccependo la loro mancata notifica.

L’Equitalia Nord S.p.A.si costituiva con memoria di costituzione. Con atto di intervento volontario interveniva nel giudizio l’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Torino, evidenziando la legittimità del proprio operato nella fase di iscrizione a ruolo. La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 1123/16 depositata in data 29giugno 2016, respingeva il ricorso ponendo a carico dellaricorrente le spese di lite. 2. – Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva gravame avanti alla Commissione tributaria regionale del Piemonte .

Resisteva in giudizio l’Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.,già Equitalia Nord S.p.a. L’Agenzia delle Entrate s i costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 1754/17, depositata il 7 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale riforma della sentenza, dichiara va prescritto il credito relativamente agli interessi e sanzioni negli avvisi impugnati per tutti gli anni ad eccezione della cartella dell’avviso relativo all'anno di imposta 2011, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. 3.

– L’Agenzia delle Entrate – Riscossione , subentrante nei rapporti dell'ente convenuto , ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Rosella Penna si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In data 29 aprile 2019 Rosella Penna in relazione, tra le altre, alle cartelle di pagamento numero 11020050050327876000, 11020060061735121000, 11020070032801887000 oggetto dell’odierno giudizio, presentava dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti ai sensi dell’art.1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (c.d.

“saldo e stralcio”). La dichiarazione della contribuente veniva accolta con provvedimento dell’Agenzia delle entrate - Riscossione n . 11090201903855138150, che ammetteva la parte alla definizione del debito mediante pagamento di 5 rate, il cui residuo veniva pagato in data 30novembre 2021. Rosella Penna, in ragione dell’intervenuto perfezionamento della procedura di “saldo e stralcio” e/o della cancellazione di diritto dei carichi portati nelle cartelle di pagamento numero 11020050050327876000, 11020060061735121000 e 11020070032801887000, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Poiché la richiesta di estinzione del giudizio non riguarda tutte le cartelle, non essendo ricompresa la n. 11020110083104610000 puroggetto del ricorso, appare necessario richiedere chiarimenti alle parti sull'oggetto della richiesta di estinzione e sulla cartella n. 11020110083104610000.

P.Q.M.

La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Dispone che le parti forniscano le richieste informazioni nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Co