Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3606/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal claiming tax authority violated non-contestation principle regarding invoice evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3606/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Daniele Bonafede's appeal against a tax assessment regarding disputed business costs. Bonafede argued the tax authority violated the non-contestation principle by relying on invoices not included in specific electronic lists, despite the invoices proving the costs. The court held that the non-contestation principle does not prevent the tax authority from evaluating unlisted documents as part of the overall factual picture and affirmed that appellate courts cannot re-examine the merits of evidence weighing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 109 DPR 917/1986; Art. 115, 116 c.p.c.: The principle of non-contestation in tax proceedings does not preclude the tax authority from assessing facts not explicitly contested if they are relevant to the overall factual scenario, and the appellate court lacks power to re-evaluate the weight of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal dismissal non-contestation principle invoice evidence admissibility burden of proof tax appellate court limits accollo delle spese procedurali spese generali recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.
Preliminarmente, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n.
Art. 109 DPR 917/1986
Art. 8 bis DPR 322/1998
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 6 comma 4 L. 212/2000
27197; Cass.6 aprile 2011 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. T, n. 16984/2023
Cass. V, n. 34707/2022
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass.
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610
195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.6 aprile 2011 n.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Cass. 7 gennaio 2009 n. 42
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass.
Cass. 17 luglio 2001 n. 9662
42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.22666/2016 R.G. proposto da : BONAFEDE DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARSANTI N 6, presso lo studio dell’avvocato DE NARDO MARIO rappresentato e difeso dagli avvocati TOMEO GIUSEPPE (TMOGPP33P29H433T), MONDA EDMONDO (MNDDND67S16E954X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE - TORINO n. 282/2016depositata il 25/02/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/11/2024 dal Co: Marcello Maria Fracanzani; Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore generale dott. Paola Filippiche ha concluso per l’accoglimento del ricorso. udita l’Avvocato dello Stato Erica Farinelliper la controricorrente. FATTI DI CAUSA In data 30 luglio 2012, il contribuente Daniele Bonafede è stato destinatario di avviso di accertamento sull'anno d'imposta 2007, in ragione del disconoscimento di maggiori costi esposti in dichiarazione dei redditi, inerenti a fatture emesse nei confrontidella ditta “B.A. di Bulfo Antonello”.

La ripresa a tassazione scaturiva da richiesta di chiarimenti ed esame documentale, cui seguiva la contestazione della genericità delle predette fatture, donde la mancata prova della reale consistenza dei costi sostenuti. Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, ma la sentenza veniva riformata sull'appello dell'Ufficio, donde ricorre il signor Daniele Bonafede affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica con tempestivo controricorso il Patrono erariale. In prossimità dell'udienza, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dottoressa Paola Filippi, ha depositato requisitoria in forma di memoria concludendo per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numeri 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione degli articoli 109 del DPR numero 917 del 1986, 8 bis del DPR numero 322 del 1998 e 2697 del codice civile. Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia posto l'onere di provare la veridicità dei costi in capo al contribuente, pur in presenza di fatture che documentano i costi portati in deduzione, facendo leva sull'unico motivo della mancata inclusione delle fatture negli elenchi CLI.FO trasmessi dai fornitori.

Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell'articolo 360 numeri 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 115 e 116 del medesimo codice di rito e del principio di non contestazione, nonché degli articoli 2697 e 2700 del codice civile, dell'articolo 6, quarto comma, della legge numero 212 del 2000. Nella sostanza si lamenta la violazione del principio di non contestazione per avere la sentenza fatto riferimento a profili documentali non contestati e violazione della ripartizione dell'onere della prova.

Nello specifico, la sentenza in scrutinio viene criticata per fare riferimento a dei documenti di appalto e di subappalto su cui non si sono incentrate le ragioni della ripresa a tassazione. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, attenendo al sistema di prova dei costi da portare in deduzione dell'imponibile. Preliminarmente, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass.

V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020). Occorre premettere che il giudizio tributario è imperniato sul paradigma del ricorso, donde, ai fini dell'individuazione del riparto dell'onere della prova, occorre indagare chi sia attore in senso sostanziale, nonché applicare il principio di vicinanza della prova (Cass.

V, n. 15219/2012), alla luce del fondamentale principio per cui spetta all'Amministrazione provare il maggior reddito e spetta al contribuente provare i costi da portare in deduzione (cfr. e pluribus, Cass. V, n. 8808/2012). Dall'esame documentale non è controverso che il costo in questione sia stato disatteso dall'Amministrazione finanziaria perché la fattura portava dicitura generica, non potendosi quindi verificare la coerenza e la riferibilità, nel preciso ammontare, all'attività d'impresa per cui veniva portato a deduzione, senza limitarsi ad un unico argomento (elenchi CLI.FO).

A tale conclusione la sentenza in scrutinio è giunta applicando la regola del riparto probatorio, più volte enunciata da questa Corte, per cui in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (cfr.

Cass. V, n. 2224/2021), precisandosi che in tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (cfr. Cass. V, n. 18904/2018). Con particolare riguardo al secondo motivo, occorre evidenziare come il giudice di merito non abbia sindacato fatti non controversi, ma al contrario abbia svolto un'analisi ricostruttiva dei documenti offerti nell'apporto probatorio delle parti al fine di individuare la consistenza e la qualità dei costi portati in deduzione.

In quest'opera di apprezzamento del merito, il collegio di secondo grado ha doviziosamente argomentato l'incongruenza per la scansione temporale di alcuni documenti (subappalto che precede l’appalto), l'inattendibilità di altri (fatture generiche) e l’inconsistenza di alcune giustificazioni addotte (pagamento per contanti), giungendo a conclusioni con un procedimento deduttivo che supera l'ambito di scrutinio riservato a questa Suprema Corte di legittimità (cfr. sentenza impugnata, p. 6). Il principio di non contestazione, su cui fa leva parte ricorrente, non implica la non conoscibilità o l’apprezzamento di fatti che non siano contestati, sui quali non si sia fondata la ripresa a tassazione, ma consente di vedere aspetti che siano stati introdotti nel giudizio come elementi di valutazione della fattispecie nella sua interezza.

Nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, ilprincipio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato (cfr. Cass. T, n. 16984/2023. Altresì, cfr. Cass. V, n. 34707/2022). È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante:

Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Pertanto, il ricorso è infondato e non può essere accolto. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, che liquida in €.settemilaquattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato