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Decreto — n. 3602/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3602/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3602/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 17880/2022proposto da: SOCIETA’ AQUILA SRL, inpersona del legale rappresentantepro tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. Bruno Taverniti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale dell’Abruzzo, n.32/7/2022 depositata il 28 gennaio 2022. Visto l’atto depositato il 21 ottobre2024con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando si aver transattola controversia con le parti controricorrenti ; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3602/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 17880/2022proposto da: SOCIETA’ AQUILA SRL, inpersona del legale rappresentantepro tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. Bruno Taverniti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale dell’Abruzzo, n.32/7/2022 depositata il 28 gennaio 2022. Visto l’atto depositato il 21 ottobre2024con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando si aver transattola controversia con le parti controricorrenti ; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia al reddito ritiro delle conclusioni civili arretrati d'imposta contenzioso tributario rinuncia all'eredità sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 21 ottobre2024con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando si aver transattola controversia con le parti controricorrenti ; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 17880/2022proposto da: SOCIETA’ AQUILA SRL, inpersona del legale rappresentantepro tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. Bruno Taverniti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale dell’Abruzzo, n.32/7/2022 depositata il 28 gennaio 2022. Visto l’atto depositato il 21 ottobre2024con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando si aver transattola controversia con le parti controricorrenti ; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/01/2025