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Decreto — n. 3600/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal after plaintiff voluntarily withdraws the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 3600/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit. The tax agency had challenged a regional tax commission decision against a bankrupt company, but the agency itself subsequently renounced the recourse. The court ruled that no further proceedings were necessary as the opposing party accepted the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The appeal is extinguished when the plaintiff voluntarily withdraws the lawsuit, rendering further judicial intervention unnecessary.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of litigation tax agency litigation bankruptcy proceedings Italian civil procedure arretrati d'imposta contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 21 novembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 21 novembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 25097/2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro FALLIMENTO OTTAVI PREFABBRICATI SRL, in persona del curatore e legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Acronzio; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n.298/4/2017 depositata il 5 aprile 2017. Visto l’atto depositato il 21 novembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/01/2025 Il Pre