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Decreto — n. 3569/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3569/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3569/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10947/2024 R.G. proposto da : SPORT TIME SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Alessandra Troncana (C.F. TRNLSN84M48G149A), elettivamente domiciliata in MERATE VIA TRENTO 10, presso lo studio dell’avvocato CASALETTO ALFREDO (CSLLRD77E26E409D) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.3206/2023depositata il 26/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 3569/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SPORT TIME SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Alessandra Troncana (C.F. TRNLSN84M48G149A), elettivamente domiciliata in MERATE VIA TRENTO 10, presso lo studio dell’avvocato CASALETTO ALFREDO (CSLLRD77E26E409D) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.3206/2023depositata il 26/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale spese di esecuzione anticipo delle spese assunzione delle spese opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10947/2024 R.G. proposto da : SPORT TIME SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Alessandra Troncana (C.F. TRNLSN84M48G149A), elettivamente domiciliata in MERATE VIA TRENTO 10, presso lo studio dell’avvocato CASALETTO ALFREDO (CSLLRD77E26E409D) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.3206/2023depositata il 26/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 07/02/