Italian Supreme Court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed Windsol SRL's appeal against the Agenzia delle Entrate's declaration that the tax litigation was extinguished. The lower court ruled the process ended because the tax authority failed to file a formal objection within the strict deadline set by the 2023 decree. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the procedural silence resulted in the automatic termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, legge n. 197/2022: The court declares that a tax litigation process is extinguished if the tax authority does not file a formal objection to the declaration of extinction within the statutory time limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17551/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro WINDSOL SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREICICH VIPSANIA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 4822/ 17/ 2021 depositata il 31/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/02/2025 Il Presi