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Decreto — n. 3505/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing in the list of terminated cases under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 3505/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings between the Revenue Agency and World Trade SRL extinct. The lower court ruled that the case was automatically terminated because the judgment was entered into the statutory list of resolved matters under the new legislative framework. Consequently, the court dismissed the appeal, noting that the procedural extinction was mandatory and the parties could only request a hearing if they wished to continue.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic inclusion of a judgment in the list of terminated cases pursuant to the new law results in the mandatory extinction of the proceedings, barring further action unless a hearing is specifically requested.

Parole chiave

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procedural extinction list of terminated cases Legge 197/2022 automatic dismissal civil procedure law Revenue Agency World Trade SRL contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29116/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FALLIMENTO SOCIETA' WORLD TRADE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentatae difesadall'avvocato MARTELLI MARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2882/ 32/ 2016 depositata il 16/05/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 06/02/2025