Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 3476/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal as civil proceedings extinguished by legislative declaration of finality.

Numero d'incarto Decreto — n. 3476/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that extinguished the civil proceedings. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree legally documented the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court held that the process was extinguished by operation of law, leaving the agency's challenge without merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the statutory list for the extinction of proceedings legally concludes the dispute, extinguishing the process unless parties specifically request a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings tax administrative appeal legislative declaration civil procedure law finality of judgment cost allocation rules statutory list insertion contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
6121/ 30/ 2016 depositata il 23/11/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4989/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VIA CALZONI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato BUSSOLETTI MARIO edall'avvocato GIOVANARDI CARLO ALBERTO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 6121/ 30/ 2016 depositata il 23/11/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 31/01/2025 Il