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Decreto — n. 3474/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative provisions regarding case closure.

Numero d'incarto Decreto — n. 3474/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished, ruling that the procedural requirements for automatic termination were met. The lower court found that the case was definitively closed under specific articles of the 2022 law, noting the absence of any formal objection to the closure. Consequently, the appeal was dismissed because the underlying dispute had legally terminated before the final judgment could be rendered.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a tax case is automatically extinguished by legislative provision without a formal objection, the appeal is inadmissible as the subject matter no longer exists.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic case closure legislative termination procedural exhaustion appeal inadmissibility procedura accelerata sospensione del procedimento ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15161/2023 R.G. proposto da : F2A S.P.A., rappresentata e difesa dell’avvocato ETTORRE MARCO unitamente agli avvocati SOMMARUGA LAURA e PALLOTTINO DAMIANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.606/ 08/ 2023 depositata il 15/02/2023, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 30/01/2025