Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal declaring civil litigation extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished, upholding the lower court's decision based on the automatic termination of the case. The tax agency appealed a judgment where the court found the dispute resolved under specific legislative provisions regarding the extinction of litigation. The Supreme Court affirmed that the procedural outcome was correct as the law mandated the case's closure without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares that when a legislative provision explicitly mandates the extinction of a civil lawsuit, the process terminates automatically, and the opposing party's appeal against this extinction is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4511/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro KLUBER ULRICH HORST WILLY rappresentato e difes o dall’Avv.ti FERRETTO Chiara e MARINI Giuseppe avverso SENTENZA di COMM. TRIB.DI SECONDO GRADO DI BOLZANO n. 99 / 1 / 20 18 , depositata il 30/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/02/2025 Il