Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct following a lower court's ruling on an administrative filing. The tax authority argued that the inclusion of the case in a specific list under the 2023 decree proved the dispute's regular conclusion without a formal denial. The court upheld this view, ruling that the procedural extinction was valid and the costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court established that the automatic extinction of a civil lawsuit triggered by the administrative listing of a case under the 2023 tax reform decree constitutes a valid procedural termination, leaving costs with the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18556/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro GIFRAB ITALIA SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato COREA ULISSE e dall'avvocato PIGNATONE ROBERTO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIAn. 111/ 01/ 2016 depositata il 15/01/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/02/2025 Il