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Ordinanza Interlocutoria — n. 3426/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court suspends tax appeal due to new debt relief law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3426/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax appeal regarding a 2007 income tax assessment based on property acquisitions. The taxpayer argued for nullity and procedural errors, while the tax agency maintained the assessment was correct. The court granted the suspension request because the taxpayer adhered to the 'rottamazione' debt relief scheme, legally freezing the proceedings until payments are fully completed.

Regesto Legislator

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Legge n. 197 del 2022, art. 1, commi 231 e 236: judgments concerning debts subject to the 'rottamazione' scheme are suspended upon presentation of the declaration and pending payment completion, with extinction conditional on effective payment perfection.

Parole chiave

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tax appeal suspension debt relief scheme rottamazione provisions income tax assessment procedural freeze basi temporali dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale rendita temporanea

Disposizioni normative citate

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Legge n. 197 del 2022, art. 1, commi 231 e 236
In data 10/09/2024 la ricorrente ha depositato istanza di sospensione per aver aderito alla cd.rottamazione prevista dall’art. 1, comma 231 e ss.della l.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
In particolare, rigettava l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 43 d.P.R.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Col terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R.
Costituzione, art. 111
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 360
civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
artt. 111 Cost
Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, d.lgs.
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Testo completo

DINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10623/2018R.G. proposto da: ARMENTANO MARIA MADDALENA, rappresentata e difes a dall’avv. Gregorio Arena e dall’avv. Alessandro Sgrò , in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliat a presso lo studio dei medesimi in Roma allargo dei Lombardi n. 4; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 5707/2017,depositata in data 4/10 /2017 , non notificata;

Sospensione del giudizio – Legge n. 197 del 2022.udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 20 /1 2 /2024 tenuta dal consiglieredott. Federico Lume. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle E ntrate , Direzione provinciale di Roma , emetteva avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di Maddalena Armentano per l’anno di imposta 2007, in base ad alcuni incrementi patrimoniali realizzati negli anni 2009 e 2011.

2. La contribuente proponeva ricorso che era respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma(CTP).

3. La Commissione tributaria regionale del Lazio ( CTR ) rigettava l’appello. In particolare, rigettava l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, riteneva corretto l'operato dell'ufficio in relazione all'efficacia per l'anno in contestazione degli incrementi patrimoniali realizzati nel 2009 e nel 2011 ed evidenziava che la contribuente non aveva offerto prova contraria in relazione alla natura non reddituale delle somme utilizzate per gli acquisti.

4. Contro tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base disei motivi . L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 20 /1 2 /2024, per la quale la ricorrenteha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ.per motivazione apparente della sentenza di primo grado, oggetto di motivo di appello erroneamente disatteso. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., non potendosi ritenere sussistente l’ipotesi di omessa dichiarazione avendo ella ricevuto la certificazione unica dei redditi dal proprio datore di lavoro, equivalente alla dichiarazione. Col terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., perché la CTRavrebbe errato laddove ha ritenuto applicabile il cd. redditometro all’anno 2007 in relazione a incrementi patrimoniali degli anni successivi. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe omesso di pronunciare in merito all’eccepita nullità dell’accertamento per vizio di motivazione. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe omesso di esaminare la dichiarazione del proprio compagno relativa all’acquisto immobiliare e l’estratto conto attestante le proprie disponibilità economiche. Con il sesto motivosideduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ.,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe omesso di pronunciare sulla illegittima pronuncia di primo grado sulle spese processuali.

2. In data 10/09/2024 la ricorrente ha depositato istanza di sospensione per aver aderito alla cd.rottamazione prevista dall’art. 1, comma 231 e ss.della l. n. 197 del 2022, depositando la comunicazione delle somme dovute, proveniente dall’Agenzia delle E ntrate Riscossione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quietanza attestante il pagamento delleprime cinque rat e e il piano di pagamento in 18 rate.Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati «dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». Pertanto, il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio e dispone il rinvio a nuovo ruoloin data s