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Sentenza — n. 3409/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal for insufficient reasoning on cost disallowance grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3409/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the second-instance tax judgment for failing to adequately address the appellant's specific arguments regarding the disallowance of a business cost. The appellant argued the lower court merely repeated the first-instance decision without examining why the cost was deemed unverified, while the tax authority maintained the cost was invalid due to the consultant's lack of qualification. The court ruled that the appellate judgment was apodictic and tautological, effectively ignoring the substantive issues raised by the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 111 comma 6 Cost.: A second-instance judgment must specifically examine and refute the appellant's distinct grounds; a generic rejection without addressing specific arguments constitutes a violation of the duty to provide reasoned decisions.

Parole chiave

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tax appeal insufficient reasoning duty to motivate cost disallowance appellate review tax procedure cassation indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) per violazione dell’art.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
4 c.p.c.) per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili al rito tributario in forza del rinvio di cui all’art.
Art. 111 comma 6 Cost.
546 del 1992, norme che impongono al giudice di enunciare motivazione a suffragio della decisione, art. 111 comma 6 Cost., che dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, nonché violazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
111 comma 6 Cost., che dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992
4 c.p.c.) per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza (art. 360 n.
Art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992applicabile alla sentenza di secondo grado ad effetto del disposto di cui all’art. 61 del d.lgs.
art. 378 c.p
Il contribuente ha depositato memoriadifensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili al rito tributario in forza del rinvio di cui all’art.
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Testo completo

SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 2528 / 20 16 R.G. propost o da Oliveto Antonio (C.F.: LVTNTN67A11L873R ) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da gli Avvocati Elena Sorgente e Gianluca Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Pierluigi da Palestrina n. 63; –ricorrente – contro Ric. n. 2528/2016sez. T – ud. 1 1 dicembre 2024 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza n. 663 / 36/ 20 15 della Co mmissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata in data 17 / 6 /20 15 ; udita la relazione della caus a svolta dal dott.

Angelo Napolitano nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2024; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Michele Di Mauro, che ha chiestol’accoglimento de l ricors o ; uditi l’Avv ocat o Elena Sorgente per il contribuente e l’Avvocato dello StatoEva Ferretti per l’Agenzia delle Entrate; Fatti di causa In data 8/10/2012 l’Agenzia delle Entrate di Asti emise, nei confronti di Antonio Oliveto (d’ora in avanti, anche “il contribuente” ), esercente attività di panificazione e di rivendita al minuto di prodotti della panificazione, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 con cui l’Ufficio recuperò a tassazione una nota di costo ritenuta non veritiera, con conseguente ripresa Irpef, Irap e addizionali.

A suffragio dell’affermazione di non veridicità della nota di costo, l’avviso di accertamento indicò che:

1) il soggetto che aveva emesso il documento di spesa non poteva essere ritenuto un soggetto qualificato, in quanto non risultava iscritto in albi né era titolare di partita iva;

2) il differimento del pagamento sarebbe stato antieconomico per il consulente e vantaggioso per l’impresa che, peraltro, con la deduzione del detto costo avrebbe conseguito una sproporzione netta tra volume d’affari dichiarato e costi sostenuti dichiarati. Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, il contribuente impugnò l’avviso di accertamento.Ric. n. 2528/2016sez. T – ud. 1 1 dicembre 2024 est. Napolitano A. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la C.T.P. di Asti respinse il ricorso. Su appello del contribuente, la C.T.R. del Piemonte confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, alcuni dei quali articolati a loro volta in vari profili. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale. Il Sostituto P.G., nella persona del dott. Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. Il contribuente ha depositato memoriadifensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili al rito tributario in forza del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992applicabile alla sentenza di secondo grado ad effetto del disposto di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, norme che impongono al giudice di enunciare motivazione a suffragio della decisione, art. 111 comma 6 Cost., che dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciarsi sulle domande proposte dalle parti” , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver respinto l’appello senza aver esaminato le doglianze articolate da lui contro la sentenza di primo grado.Ric. n. 2528/2016sez.

T – ud. 1 1 dicembre 2024 est. Napolitano A. I giudici di appello si sarebbero appiattiti sulla decisione di primo grado utilizzando formule linguistiche generiche, senza, dunque, dimostrare di aver esaminato specificamente i motivi di appello. 1.1. Il motivo è fondato. A fronte dei complessi e vari motivi di appello, di cui la stessa sentenza impugnata ha dato conto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la motivazione offerta dai giudici di appello si rivela apodittica e tautologica: non affronta le questioni indicate dal contribuente nell’atto di appello, limitandosi a respingere in blocco i motivi di appello affermando che il costo disconosciuto è risultato “campato in aria”sulla base del rapporto di stretta parentela esistente tra il contribuente e il suo asserito consulente.

Né si comprende il motivo per il quale il giudice di appello giunge alla conclusione che il contribuente non abbia fornito prove dell’esistenza del costo disconosciuto dall’ufficio. 2.L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti.

3. La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primomotivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenz a impugnat a e rinvia la causa, anche per l e spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Rom