Court dismisses tax agency appeal, ruling TFM accruals are deductible without civil service debt limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision allowing the deduction of Treatment of End of Mandate (TFM) accruals. The agency argued that civil code debt limits should apply to these accruals, but the court held that no such statutory obligation exists for TFM. Consequently, the court affirmed that TFM accruals are deductible under the principle of competence without the restrictions intended for employee end-of-service benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 105 t.u.i.r.; Art. 2120 cod. civ.: The tax deductibility of Treatment of End of Mandate accruals is governed by the principle of competence and does not require the application of civil code debt limits applicable to employee end-of-service benefits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13644/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro PILATO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e PILGEST s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.
Anita Russo e dall’Avv. Maria Teresa Ciccarelli, elettivamente domiciliate in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10601 / 01 / 20 1 6 , depositata i n data 25 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere Giuliano Tartaglione. TFM -Deducibilità - A rt. 105 t.u.i.r. - Condizioni - Limite quantitativo previsto dall’art.2120 cod. civ. -Esclusione Rilevato che: 1.All’esito di verifica fiscale la Guardia di Finanza redigeva, in data 17 dicembre 2012, verbale di constatazione nei confronti delle società Pilato s.p.a., in qualità di consolidante, e Pilgest s.p.a., in qualità di consolidata, relativamente al periodo di imposta 2010.
Sulla base di tale p.v.c. l’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale di Napoli – notificava alle dette società l’avviso di accertamento n. TEBO3T100042/2013, con il quale rideterminava il reddito dichiarato dalla Pilato s.p.a. da Euro 1.374.368,00 ad Euro 1.491.479,00, per l’anno di imposta 2008, accertando così una maggiore IRES per Euro 32.306,00. In particolare, veniva considerata una indebita deduzione di componenti negativi di reddito, costituiti da accantonamenti ditrattamento di fine mandato (TFM), per Euro 117.000,00, pari alla differenza tra quantodedotto (Euro 166.000,00) e quantodeducibile (Euro 48.889,00) .
Le società proponevano ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale rigettava il ricorso, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio.
2. Interposto gravame dalle contribuent i , la Commissione tributaria regionale della Campania riformava la sentenza di primo grado, ritenendo corretta la deduzione operata dalla società Pilato s.p.a.. In particolare, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, affermava che ‘la normativa fiscale non opera affatto un’equiparazione fra TFM e TFR, potendo ben essere determinato il TFM ed i relativi accantonamenti, in modo diverso e superiore rispetto a quanto contrariamente previsto dal TFR’ (pag. 3). Nella specie, l’ammontare degli accantonamenti era stato determinato, ai sensi dell’art. 2389 cod. civ., dalle parti nell’assemblea del 17 dicembre 2012. Di qui la legittimità dell’accantonamento in questione.
3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l ’Ufficio, affidato a d un unico motivo.Le società contribuenti ha nno resistito con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/01/2025. Considerato che:
1. Con l’unico strumento di impugnazione l ’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l a « violazione e falsa applicazione dell’art. 105 T uir e dell’art.2120». Sostiene che, da un lato, il richiamo, nei commi 1 e 2 dell’art. 105 t.u.i.r., alla disciplina civilistica comporterebbe l’applicazione al TFR delle limitazioni previste nell’art. 2120 cod. civ., dall’altro, il richiamo, nel comma 4 del citato articolo del t.u.i.r., ai primi due commi consentirebbe l’estensione al TFM della medesima disciplina dettata dal legislatore per il TFR. Pacifico, nella specie, l’an della deducibilità dell’accantonamento, la questione verterebbe solo sulla misura della stessa, ovvero sulla applicabilità o meno del limite previsto dall’art. 2120 cod. civ..
2. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già escluso (anche recentemente, Cass.07/06/2024, n. 15966) che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass.06/11/2020, n. 24848). Si è precisato che tale assunto è in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, inbase al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431).
3. La sentenza impugnata, nel ritenere non applicabili agli accantonamenti operati dalla Pilato s.p.a. le medesime limitazioni previste per il lavoro subordinato, di cui all’art. 2120 cod. civ., si è, pertanto,attenuta a questi principi.
4. Indefinitiva il ricorso va respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento, in favore delle società ricorrenti, in solido, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% dei compen