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Ordinanza Interlocutoria — n. 3383/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for file acquisition due to missing first-instance office records regarding lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3383/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to the original docket to acquire missing first and second instance office files. The tax agency argued the Regional Commission erred by deciding on merits instead of declaring inadmissibility due to a missing lawyer signature, while the taxpayer contested the tax assessment's timing. The Court decided to suspend the proceedings because the absence of the official files prevents a proper evaluation of the signature issue and procedural history.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 182 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.; Art. 12 comma 7 l. 212/2000; Art. 59 comma 2 d.lgs. 546/1992: When the Cassation Court lacks the necessary office files from lower instances to evaluate procedural defects like missing signatures, it must remand the case for file acquisition rather than deciding on the merits.

Parole chiave

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procedural remand missing office files lawyer signature defect tax appeal procedure Cassation review suspension durata eccessiva del procedimento atto tardivo osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
546/1992», per avere la CTR omesso di ordinare la rinnovazione dell’atto ex art. 182 cod.
Art. 100 c.p.c.
Art. 12, comma 7, l. 212/2000
Il ricorrente eccepiva, preliminarmente, la nullità per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l. 212/2000, e, nel merito, asseriva che il volume di affari era tale da giustificare l’entità dei versamenti effettuati sui conti correnti.
Art. 59, comma 2, d.lgs. 546/1992
art. 18 d.lgs. n. 546/1992
L’Ufficio si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso, ex art. 18 d.lgs. n. 546/1992, in quanto non sottoscritto dal difensore.
art. 182 cod. proc. civ
546/1992», per avere la CTR omesso di ordinare la rinnovazione dell’atto ex art. 182 cod. proc. civ., prima di decidere la causa nel merito.
art. 100 c.p
art. 59 d.lgs. n. 546/1992
art. 12, comma 7 legge 212/2000
civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 legge 212/2000», evidenziando che la CTR non avrebbe valorizzato la mancanza di ricadute sostanziali della violazione formale riscontrata, ovvero il mancato rispetto del termine di 60 giorni di cui alla citata norma.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5405/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro CASAGRANDE EZIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Ernestina Portelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Cosseria n. 2;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche,n. 503/ 01 / 20 1 6 , depositata i n data 3 agosto 201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che: Ricorso in primo grado - Omessa sottoscrizione da parte dell’avvocato - Conseguenze -Richiesta, in appello, di rimessione alla CTP - Mancanza dei presupposti della rimessione - Decisione della CTR nel merito 1. Ezio Casagrande impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno l’avviso di accertamento n. TQ301T302056, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, per l’anno 2005, maggior imponibile.

L’avviso traeva origine dalla verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza e dagli esiti del PVC, contenente le risultanze delle indagini bancarie svolte nel periodo dal 2005 al 2009 sui conti correnti intestati al contribuente. Il ricorrente eccepiva, preliminarmente, la nullità per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l. 212/2000, e, nel merito, asseriva che il volume di affari era tale da giustificare l’entità dei versamenti effettuati sui conti correnti. L’Ufficio si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso, ex art. 18 d.lgs. n. 546/1992, in quanto non sottoscritto dal difensore.

La CTP dichiarava inammissibile il ricorso in quanto non sottoscritto dal difensore nell’originale e nelle copie destinate alle altre parti.

2. Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, contestando solo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e chiedendo la rimessione del giudizio alla CTP. La CTR accoglieval’appello ritenendo c he il ricorso non poteva essere dichiarato inammissibile ma, ove i giudici di prossimità avessero avuto un dubbio circa la rappresentanza del contribuente, avrebbero dovuto concedere un termine per la relativa regolarizzazione. Nel merito ritenevano nullo l’avviso di accertamento, in quanto pacificamente notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l. 212/2000, non potendo derogarsi a tale previsione per l’imminente scadenza dei termini dell’accertamento, che per giurisprudenza costante della Suprema Corte non integra una ragione di particolare urgenza legittimante l’Ufficio all’emissione dell’avviso prima del detto termine.

3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tr e motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/01/2025. Considerato che:

1. Con il primo strumento di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.,la «violazione e falsa applicazione degli artt. 182 cpc e 59 comma 2 del d.lgs. 546/1992», per avere la CTR omesso di ordinare la rinnovazione dell’atto ex art. 182 cod. proc. civ., prima di decidere la causa nel merito.

2. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’articolo 360, comma primo, n.4, cod. p roc . c iv . , la «violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente deciso la causa nel merito, in luogo di dichiarare l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse per avere il contribuente contestato, nell’appello, solo la statuizione di inammissibilità del ricorso per la mancata sottoscrizione del difensore e chiesto, per l’effetto, la rimessione della causa al primo giudice, sull’erroneo presupposto che il detto vizio integrasse una delle ipotesi di cui all’art. 59 d.lgs. n. 546/1992.

3. Con il terzo motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 legge 212/2000», evidenziando che la CTR non avrebbe valorizzato la mancanza di ricadute sostanziali della violazione formale riscontrata, ovvero il mancato rispetto del termine di 60 giorni di cui alla citata norma. 4.Preliminarmente la Corte, constatata l’assenza dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi e rilevata la necessità di visionarli ai fini della decisione delle doglianze esposte in ricorso, con particolare riferimento alla questione della sottoscrizione, da parte del difensore, del ricorso proposto in primo grado, dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, mandando la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, onerando la cancelleria dell’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei pr