Cassation court remands case due to failure to serve notice of hearing after lawyer's death.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the tax dispute to a new hearing date because the notice of the chamber meeting was never successfully served on the taxpayer. Although the taxpayer argued procedural violations regarding evidence and comparison of indicia, the primary issue was the inability to notify the deceased lawyer and the missing company address. Consequently, the proceedings were suspended until proper personal service could be effected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: When a party cannot be notified due to the death of their representative or an undeliverable address, the court must adjourn the hearing to allow for the appointment of a new defender and proper service.
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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26573/2016R.G. proposto da: ITALGIGLIOs.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale a margine de l ricorso, dall’Avv. Claudio Preziosi; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, Sezione Staccata di Latina, n. 3308/40/2016, depositata in data 24 maggio2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto: IRES ed IVA - Accertamento ex art t . 43 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 - Mancata comunicazione avviso adunanza camerale- Rinvio Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate di Latina notificava alla Italgiglio s.r.l. l’avviso di accertamento n. TFK031402630, con il quale recuperava a tassazione, ai fini IRES ed IVA, per l’anno di imposta 2009, maggiori ricavi non dichiarati (pari ad Euro 189.478,62), sulla base degli esiti di indagini finanziarie sui conti correnti intestati a Gennaro Cesarano (socio ed amministratore di fatto della società) e Carmine Cesarano (amministratore di diritto). La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che rigettava il ricorso.
2. Interposto gravame dalla contribuent e , la Commissione tributaria regionale delLazio, Sezione Staccata di Latina, rigettava l’appello.
3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l a società contribuent e , affidato adue motiv i . L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/01/2025. Considerato che:
1. Con il primo strumento di impugnazione l a contribuent e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la «violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 321 nr.2)»per avere la CTR ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria in assenza della prova presuntiva dei maggiori ricavi, non potendosi ritenere idonee le movimentazioni bancarie dei conti correnti dei Cesarano.
2. Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «altra violazione o falsa applicazione degli artt. e 2697, 2727, 2729 c.c.» per non avere la CTR proceduto ad una comparazione di tutti gli elementi indiziariacquisiti dall’istruttoria.
3. Preliminarmente deve darsi atto della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale del 21/01/2025 alla società ricorrente. Invero, la comunicazione all’indirizzo mail del difensore, Claudio Preziosi, non andava a buon fine, stante la mancanza del destinatario nel RegInde, per effetto del decesso dello stesso. La comunicazione alla parte non andava a buon fine in quanto all’indirizzo della sede della società (Aprilia-LT, Via del Giglio, Km. 0,600) l’ufficiale giudiziario non rinveniva in loco la destinataria (‘trattasi di via con regolare numerazione civica. Non rinvengo segnaletiche metriche. Percorsa la strada senza rinvenire il nominativo della società destinataria. Vane le ricerche in loco’). Il giudizio va, quindi, rinviato a nuovo ruolo, dovendosi provvedere alla comunicazione alla parte personalmente, che, preso atto del decesso dell’avvocato che la rappresentava e difendeva, potrà procedere alla nomina di nuovo difensore.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.