Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agency's listing of the case's closure in the official register. The tax authority argued that the administrative act documenting the case's termination under specific legislative provisions rendered the judicial process unnecessary. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinction were met, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a case's closure in the administrative register pursuant to the specified tax law provisions automatically extinguishes the corresponding judicial proceedings, subject only to a request for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25582/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CACCIATO CALOGERO, CACCIATO LUIGI, CACCIATO MAURIZIO, NUOVA RESIDENZA MEZZALUNA SRL, rappresentatie difesi dall'avvocato SAMMARTINO SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.1367/ 03/ 2018 depositata il 27/03/2018, ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 19/11/202