Cassation court allows tax agency appeal, overturning lower court's deduction of wall areas from luxury home surface calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax agency successfully appealed the lower court's decision to exclude wall areas from the calculation of a property's useful surface for luxury status. The appellate court had erroneously deducted perimeter and internal walls, contradicting established Supreme Court precedent that defines useful surface based on usability rather than habitability. Consequently, the Supreme Court dismissed the lower court's reasoning and remanded the case for a new examination applying the correct legal standard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.M. 2 agosto 1969; Cass. n. 29643/2019, n. 19286/2019: In determining if a residence is luxury for tax benefits, useful surface must be calculated based on usability excluding only balconies, terraces, cellars, attics, stairs, and parking, without deducting walls or internal partitions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25710/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro POLICOS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.G.BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO (LMBLSN61P13H501V) rappresentata e difes a dall'avvocato SANTORO ELISABETTA (SNTLBT75E54D612I) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 205/2019depositata il 12/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa Con avviso di accertamento notificato il 12 ottobre 2016 l’Agenzia recuperava la maggiore Iva dovuta dalla contribuente in relazione all’acquisto di un immobile, adducendo l’inapplicabilità del regime agevolativo “prima casa” e dell’aliquota del 4%, in ragione delle riscontrate caratteristiche di lusso di uno degli immobili acquistati, ai sensi dell’art. 6 D.M. 2 agosto 1969. La CTP di Firenze, adita dalla contribuente, ne accoglieva il ricorso.
La CTR della Toscana confermava in seguito la sentenza di primo grado, respingendo l’appello erariale. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso, illustrato ulteriormente con memoria. Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e/o falsa applicazione della Tabella A parte II n. 21 allegata al d.P.R. n. 633 del 1973 e all’art. 6 D.M. 2 agosto 1969, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che “dal calcolo della superficie dell’immobile andavano detratti i muri perimetrali e quelli interni”.
Il motivo è fondato e va accolto. La CTR ha osservato in motivazione che “non si comprende come possa essere ritenuta utile, sotto i profili appena appena evidenziati, la superficie occupata dai muri perimetrali e da quelli interni, che costituiscono evidente ed insomontabile ostacolo alla calpestabilità dei pavimenti e quindi alla fruibilità di zone dell’immobile da parte delle persone”. Così opinando il giudice d’appello si è posto in urto frontale con il condiviso e sedimentato indirizzo espresso da questa Corte e a tenore del quale Il giudice d’appello si è posto nel condivisibile solco della giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale “In tema di agevolazioni cd. "prima casa", ai fini dell'individuazione di un'abitazione dilusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all'utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" dell'immobile.
Ne consegue che il concetto di superficie "utile" non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile", dovendo interpretarsi l'art.6 del d.m. n. 1072 del 1969 nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi” (Cass.n. 29643 del 2019). Questa Corte ha anche incisivamente puntualizzato che “In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un'abitazione sia dilusso e, come tale, esclusa dai benefici per l'acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata avendo riguardo alla "utilizzabilità degli ambienti", a prescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto l'art.6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, deve essere interpretato nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre” (Cass. n. 19286 del 2019).
La Corte Suprema ha anche precisato che “In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia dilusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I,art. 1, nota II bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, che va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m.
Lavori Pubblici n. 801 del 1977, richiamato dall'art. 51 della l. 2 n. 47 del 1985, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa” (Cass. n. 17470 del 2019). Nella nomofilachia è stato anche specificato che “In tema di agevolazioni c.d. prima casa, al fine di stabilire se un'abitazione sia dilusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art.6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina” (Cass. n. 8409 del 2019).
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Sec