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Ordinanza — n. 3305/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal by applying res judicata to prevent re-examination of sale nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3305/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had overturned a prior judgment regarding the 2009 sale. The taxpayer argued that the tax authority could not re-characterize the transaction after a final judgment had already established the sale involved buildings, not buildable land. The court ruled that the principle of res judicata barred the tax authority from re-examining the fundamental legal nature of the transaction, thereby invalidating the new tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 2905 c.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a final judgment defines a key aspect of a legal relationship common to subsequent tax assessments, the principle of res judicata precludes the tax authority from re-examining that same legal qualification, even if the subsequent assessment concerns a different tax period.

Parole chiave

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res judicata tax res judicata legal qualification tax assessment final judgment tax authority property sale zona artigianale e industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 2905 c.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Infine, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c.
Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 aprile 2015, n. 6953
Cass. 8 aprile 2015, n. 6953; di recente Cass.
Cass. Sez. 5, 06/06/2023, n. 15753
6953; di recente Cass. Sez. 5, 06/06/2023, n. 15753).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22073/2019 R.G. proposto da : PASQUINELLI MARCELLINA, con gli avvocati Roberto Cordeiro Guerra,Giuseppe Salvi e Laura Rosa -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -resistente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.798/2018 depositata il 19/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Come si desume dagli atti di causa, Marcellina Pasquinelli , con atto di compravendita registrato a Prato il 28 gennaio 2009, cedeva alla società Progetto Arcadia SRL la quota del 30% della piena proprietà di due fabbricati industriali (laboratori artigianali) posti in località Coiano (PO), incassando, nel 2007, l'importo di euro 100.000,00 a titolo di acconto e, in data 28 gennaio 2009, al rogito, la somma di euro245.702,00 a titolo di saldo del prezzo.

2. L'Agenzia delle Entrate, da un lato, con l'avviso di accertamento n. T8T01T102031/2012, qui in discussione, riqualificava la vendita come cessione di area edificabile e riprendeva a tassazione la plusvalenza asseritamente realizzata nel 2007 con l'incasso dell'acconto del prezzo; dall'altro, con il successivo avviso di accertamento n. T8T01Tl00303/2014, recuperava a tassazione la plusvalenza che la signora Pasquinelli avrebbe realizzato nel 2009, al rogito, con l'incasso del saldo del prezzo.

3. La contribuente impugnava entrambi gli atti impositivi , sostenendo che fosse irrilevante la circostanza che l'edificio esistente dovesse poi essere abbattuto, con previsione di costruzione di un edificio residenziale.

4. Per quanto attiene all’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, qui in discussione, la CTPdi Prato adita accoglieva il ricorso della contribuente . Quindi, con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Toscana accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria.

5. Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente, con quattro motivi.

6. L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.

7. Infine, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, si rileva che la ricorrente ha invocato il giudicato rappresentato dalla sentenza n. 45/6/2018 del 16/01/2018 della CTR della Toscana che , in relazione all’anno di imposta 2009,ha annullato la pretesa dell'Ufficio.

2. L’eccezione è, in primo luogo, ammissibile, sussistendone i presupposti formali. La pronuncia invocata è stata prodotta in giudizio dalla ricorrente con il corredo della attestazione di definitività, ed il giudicato si è formato, in data 16/07/ 2018, dopo la conclusione del giudizio di meritoin grado di appello, che è stato discusso all’udienza delli 23/03/2018.

3. Sussistono, inoltre,nella specie i presupposti per l’estensione del giudicato alla presente controversia.

4. Va infatti osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 16/06/2006, n. 13916) hanno affermato il principio secondo cui: «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente»(conf.:

Cass. 8 aprile 2015, n. 6953; di recente Cass. Sez. 5, 06/06/2023, n. 15753).

5. Il principio è puntualmente applicabile alla presente fattispecie, rilevandosi che:

i) la CTR, nella sentenza invocata, si è pronunciata, escludendola, in merito alla tassabilità del saldo del prezzo, mentre la pronuncia qui impugnata si occupa della tassazione dell'acconto percepito in occasione della medesima vendita; ii) la sentenza è stata pronunciata fra le stesse parti del presente giudizio e ha ad oggetto il medesimo rapporto giuridico rappresentato dagli effetti della compravendita dei due fabbricati industriali posti in località Coiano (PO) di cui si tratta.

6. Da ciò consegue che deve ritenersi definitivamente accertato fra le parti il fatto che la vendita in esame ha avuto ad oggetto i fabbricati e non l'area edificabile su cui essi insistevano, con esclusione dellatassabilità, a titolo di plusvalenza, del corrispettivo percepito.

7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

8. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese che liquida in euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15