Court allows tax appeal, ruling that employer-administrator end-of-service benefits do not follow employee TFR deduction limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal, overturning the lower court's decision. The taxpayer argued that the deduction limits for employer-administrator end-of-service benefits (TFM) should not apply the same strict rules as those for employee end-of-service benefits (TFR). The court agreed, citing established precedent that Article 2120 of the Civil Code does not apply to administrators, allowing the deduction based on the principle of competence rather than cash basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17, comma 1, lett. c), 105, commi 1 e 4 t.u.i.r.; Art. 2120 cod. civ. The deduction of employer-administrator end-of-service benefits is governed by the principle of competence, not the cash basis rule for employees, as Article 2120 of the Civil Code does not apply to administrators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20343/2022 R.G. proposto da : LANZI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. Claudio Lucisano e Claudia Lazzeri, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 580 / 20 22 , depositata l’11 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Ires-amministratori soc.-trattamento fine mandato-2120 cc Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che:
1. Lanzi s.r.l. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della società contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Torino che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale era stata recuperata,per l’anno 2016 una maggiore Ires. 1.1. L’Ufficio, con l’atto impositivo impugnato, riprendeva a tassazione quota parte del costo sopportato dalla società per la polizza assicurativa contratta a copertura del trattamento di fine mandato (c.d.
TFM) destinato agli amministratori. Riteneva, infatti, che tale deduzione fosse illegittima , posto che, tramite il richiamo effettuato dall’art. 105 t.u.i.r.all’art. 17 t.u.i.r. , in combinato con l’art. 2120 del cod. civ., la deducibilità dell’accantonamento delTFM doveva ritenersi ammissibile con gli stessi limiti p revisti per il trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) dovuto ai dipendenti 1.2. La C.t.paccoglieva il ricorso con sentenza rifor mata in appello. La C.t.r. riteneva che il trattamento di fine mandato spettante agli amministratori fosse stato correttamente sottoposto alla medesima disciplina prevista dall’art. 105 t.u.i.r. per il trattamento di fine rapporto.
6. Lacontribuente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con l’unicomotivo la società denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.violazione e falsa applicazione degli artt. 17,comma 1, lettera c), 50 comma 1 lettera c-bis, 105, commi 1 e 4t.u.i.r.; degli artt. 2120, 2364 e 2389 Cod. civ. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Lamenta l’illegittimità della pronuncia per avereritenuto applicabile all’accantonamento del TFM degli amministratori il limite quantitativo stabilito dall’art. 2120 cod. civ.per il TFR dei lavoratori dipendenti.
2. Il motivo è fondato. 2.1. Questa Corte ha già escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 07/06/2024, n. 15966, Cass. 29/08/2022, n. 25435,Cass. 19/10/2021, n. 28827, Cass. 06/11/2020, n. 24848). Si è precisato che l’assunto è in linea con l’ulteriore principio, affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo; in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431). 2.2.
La C.t.r., equiparando fiscalmente il TFM al TFR, non si è attenuta a questi principi.
3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la controversia può essere decisa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Cons. est. Rosanna Angarano 4 In ragione dell’andamento del giudizio vi sono giusti motivi di compensazione delle spese delle fasi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi,euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento perrimbor