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Ordinanza — n. 3289/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on nullity but allows partial claim regarding tax deduction costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3289/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's claim of nullity due to insufficient reasoning in the lower court's judgment. While the lower court failed to analyze specific bank account entries, the cassation court found this defect insufficient to overturn the decision entirely. Consequently, the appeal was accepted regarding the procedural flaw, but the court allowed the appellant to pursue a partial deduction of 50% of the disputed costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; The cassation court may accept an appeal based on insufficient reasoning if the lower court fails to analyze specific evidence, but the case is remitted rather than overturned if the defect does not constitute a fundamental violation of constitutional standards.

Parole chiave

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insufficient reasoning tax deduction costs nullity of judgment remittal to lower court partial deduction allowed tassazione delle spese deducibilità delle spese spese d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e del procedimento Art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e del procedimento Art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e del procedimento Art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9522 del 20/04/2007
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 9417 / 20 1 6 R.G. propost o da : Claudia Pela (C.F. PLECLD72M 46I726A) , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. Francesco Pletto, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. Sergio Scicchitano, alla via Emilio Faà di Brunon. 4; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF, IVA EIRAPr.g. n. 29417/2016a.c.28 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLATOSCANA n. 911 / 25 / 2016 , depositat a in data 1 7 / 5 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 28 novembre 2024 ; Fatti di causa Claudia Pela(d’ora in poi, anche “la contribuente”) ricevette un avviso di accertamento in data 24/3/2014 poiché l’Agenzia delle Entrate ritenne che aveva dedotto alcuni costi non dovuti per l’anno 2011, pari ad euro 14.040. In particolare, l’Agenzia delle Entrate contestò l’erronea deducibilità degli interessi passivi e costidel conto corrente di euro 6.840 e le spese relative alla manutenzione di impianti e macchinari di euro 7.200.

Sulla base di tali contestazioni, la contribuente subì una ripresa Irpef, Irap, addizionali comunali e regionali e iva. La contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Siena, chiedendo la deduzione dei costi sostenuti per interessi e competenze negative. La C.T.P. accolse solo in parte il ricorso, con riferimento alla indeducibilità di parte del costo della fattura n. 19 del 30 settembre 2011. Su appello della contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avvero la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. r.g. n. 29417/2016a.c.28 /11/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e del procedimento Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente deduce che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, non consentendo alla parte di comprendere il percorso logico-giuridico compiuto per arrivare alla decisione.

2. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata in quanto essa si sarebbe limitata ad affermare che ella non ha dato la prova di quanto richiesto.Tale stile motivazionale lederebbe i diritti della contribuente , perché determina una inversione dell’onere della prova, spostando dall’Agenzia delle Entrate alla contribuente l’onere di provare i fatti rilevanti per il giudizio. La contribuente aveva prodotto in giudizio un estratto conto, che la C.T.R. non avrebbe affatto valutato, limitandosi ad affermare che la contribuente non avrebbe fornito la prova. 2.1.

Il primo e il terzo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. L’apparato motivazionale della sentenza impugnata è molto scarno. Per quel che in questa sede interessa, la C.T.R. si è limitata ad affermare che la contribuente non ha raggiunto la prova dell’inerenza alla sua attività professionale degli interessi passivi e dei costi pagati alla banca, risultanti dall’estratto conto depositato, senza analizzare le singole voci dell’estratto conto. Si tratta di una motivazione che non raggiunge lo standard del “minimo costituzionale”(Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01). r.g. n. 29417/2016a.c.28 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano 3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la domanda di determinare nel 50% delle spese esposte la deduzione era nuova perché era stata fatta solo in appello e, dunque, inammissibile. La contribuente, ferma restando la richiesta principale di dedurre interamente i costi rappresentati, aveva chiesto in subordine la deduzione del solo 50%, perché la presenza di spese non deducibili in quanto non inerenti non poteva inficiare la deducibilità delle altre spese documentate. 3.1.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha già da tempo chiarito che le variazioni puramente quantitative del "petitum", che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9522 del 20/04/2007, Rv. 596384 -01). Il giudice del rinvio, dunque, dovrà considerare nel merito anche l’eventualità di consentire la deduzione per il 50% delle spese e dei costi rappresentati.

4. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Cote di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione. r