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Ordinanza — n. 3285/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows deduction of civil liability costs for a commercialist acting as a company's mayor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3285/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission ruling that allowed a deduction for civil liability costs. The taxpayer, a commercialist, had paid a settlement as a company mayor, arguing these costs were professional expenses rather than non-deductible civil liabilities. The court held that such costs are deductible because they stem from the exercise of a professional activity, not a personal crime.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 4 bis della legge n. 537 del 1993; Art. 109 Tuir: Costs arising from civil liability incurred during the exercise of a professional activity are deductible unless linked to a criminal offense.

Parole chiave

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tax deduction civil liability professional activity commercialist mayor deductibility rules tax appeal civil liability costs deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 4 bis della legge n. 537 del 1993
Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n.
Art. 109 Tuir
Le somme dovute a titolo di responsabilità civile, o che comunque traggano la loro fonte originaria in un fatto illecito civile compiuto nell’esercizio di una impresa o di una professionenon sono indeducibili: esse seguono, ai fini della deducibilità, il principio di inerenza di cui all’art. 109 Tuir (Cass., Sez.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 6, 54 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31930 del 05/11/2021
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11103 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEFE IRAP 20 04 r.g. n. 11103/2017a.c.28 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Carlo Potena (C.F. PTNCRL63C20L725C ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.

Giuseppina Negro, elettivamente domiciliato in Roma alla via Aversa n. 39, presso lo studio dell’Avv. Andrea Iacobucci; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL MOLISEn. 523/2/2016, depositata in data 2 / 11 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 28 novembre 2024 ; Fatti di causa Con invito prot. n. 100071/2009, notificato in data 31/7/2009, l’Ufficio richiese a Carlo Potena (d’ora in poi, anche “il contribuente”), dottore commercialista, l’esibizione della documentazione relativa ad “altre spese documentate”dichiarate per l’anno d’imposta 2004.

Il contribuente produsse l’atto di transazione sottoscritto con la curatela del fallimento GTR Group S.p.A. in data 24/6/2004, in conseguenza e a definizione dell’azione di responsabilità promossa dalla curatela del fallimento contro gli amministratori e i sindaci della citata società. Tra gli oneri deducibili, il contribuente aveva contabilizzato sia l’importo corrisposto a titolo di transazione, sia l’importo versato per spese del procedimento. L’Ufficio gli disconobbe gli oneri dedotti e gli notificò un avviso di accertamento per le riprese a titolo di Irpef e Irap.

Il contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Isernia, che accolse il ricorso, ritenendo l’inerenza dei costi dedotti. La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R., su appello dell’amministrazione. r.g. n. 11103/2017a.c.28 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993, comma 4 bis, introdotto dall’art. 2 della legge n. 289 del 2002, e degli artt. 6, 54 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perché avrebbe ritenuto deducibile l’onere rappresentato dal contribuente in quanto riveniente da una condotta illecita sul piano civilistico (somma versata a titolo di una transazione di una azione di responsabilità esercitata ai suoi danni da una curatela fallimentare), mentre la ratio della ripresa fiscale risiedeva nella circostanza che l’onere economico sostenuto dal contribuente era relativo ad una attività diversa da quella produttiva di reddito. 1.1.

Il motivo è infondato. Innanzitutto esso è stato formulato in maniera ambigua, perché, da un lato, afferma che le ragioni di indeducibilità prospettate dall’Ufficio riguardavano la rivenienza dell’onere sostenuto non da una condotta illecita compiuta dal Potena nell’ambito dell’attività professionale sua propria, ma dallo svolgimento di una attività diversa; dall’altro lato contesta invece, comunque, la ratio decidendi posta dalla C.T.R. a base della sentenza di rigetto delle pretese erariali. In ogni caso, ed a prescindere dalla scarsa chiarezza della censura, rileva il Collegio che la carica di sindaco all’interno di una società di capitali rientra nelle attività professionali di un dottore commercialista r.g. n. 11103/2017a.c.28 /11/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano e che, dunque, gli oneri rivenienti dall’espletamento di quella carica sono deducibili in quanto inerenti. Il tema, allora, è se le somme versate a titolo di transazione di una azione di responsabilità esercitata dalla curatela di un fallimento nei confronti di un sindaco della società fallita siano inerenti al reddito professionale e, dunque, deducibili. Al quesito deve darsi risposta positiva. Le somme dovute a titolo di responsabilità civile, o che comunque traggano la loro fonte originaria in un fatto illecito civile compiuto nell’esercizio di una impresa o di una professionenon sono indeducibili: esse seguono, ai fini della deducibilità, il principio di inerenza di cui all’art. 109 Tuir (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 31930 del 05/11/2021 , Rv. 662792 -01).

Lo svolgimento dell’attività di sindaco di una società di capitali rientra tra quelle che un dottore commercialista può espletare, con la conseguenza che gli oneri sostenuti a causa e in occasione dello svolgimento di essa sono inerenti e, dunque, deducibili, a meno che non siano ricollegati alla commissione di un reato, ai sensi del comma 4bis dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993. Nel caso di specie non vi è traccia di commissione di un reato, con la conseguenza che gli oneri dedotti erano inerenti all’esercizio della professione del contribuente.

2. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

r.g. n. 11103/2017a.c.28 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Carlo Potena, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilacento, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,