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Ordinanza — n. 3279/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal and incidental counterclaim, declaring the proceeding extinguished due to a simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3279/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the parties successfully utilized a simplified settlement procedure under Law 130/2022. The taxpayers had submitted a request for this expedited resolution and paid the required 20% advance payment, fulfilling all statutory conditions. Consequently, the Court dismissed the Agency's appeal and the taxpayers' incidental counterclaim without addressing the underlying tax liability or procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 2 l. 130/2022; Art. 5 comma 12 l. 130/2022; Art. 391 c.p.c.: The filing of a request for simplified settlement followed by the payment of the advance contribution and the subsequent absence of a denial or objection within the statutory period results in the automatic extinction of the judicial proceeding.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax proceeding extinction Law 130/2022 advance contribution payment automatic dismissal tax liability procedural termination dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 comma 2 l. 130 del 2022
, per e), 24, comma 2 del d.lgs. 546 del 1992/1996, per avere la C.T.R.
Art. 5 comma 12 l. 130 del 2022
, per e), 24, comma 2 del d.lgs. 546 del 1992/1996, per avere la C.T.R.
Art. 391 c.p.c.
Va pronunciata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., essendosi realizzati i presupposti applicativi della definizione agevolata di cui all’art.
Art. 16 comma 1 l. 289 del 2002
Art. 40 comma 4 d.l. n. 13 del 2023
artt. 36 d.P.R. 602 del 1973
c.p.c., della violazione o, in subordine, falsa applicazione degli artt. 36 d.P.R. 602 del 1973, 2495 c.c.
art. 391 c.p
Va pronunciata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., essendosi realizzati i presupposti applicativi della definizione agevolata di cui all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018
115 del 2002, non sussistendone i presupposti (Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3040/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO ABRESCIA ANNAMARIA e SCHIRONE MASSIMILIANO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FILOGRANO ARCANGELO GABRIELE (FLGRNG69L07L219J) -controricorrenti- E sul controricorso incidentale proposto da:

ABRESCIA ANNAMARIA e SCHIRONE MASSIMILIANO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FILOGRANO ARCANGELO GABRIELE (FLGRNG69L07L219J) -ricorrenti incidentali- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della C.T.R. della Puglia n. 2139/2021 depositata il 06/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/12/2024 dal Consigliere MAURA NARDIN. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, con cui è stato parzialmente accolto, limitatamente alla debenza delle sanzioni, l’appello di Maria Abbrescia e Massimiliano Schirone proposto avverso la sentenza della C.T.P. di rigetto dei ricorsi da medesimi proposti, quali soci della Heading Italia s.r.l. in liquidazione, per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era accertato un maggior reddito ai fini IRES, e rideterminata la relativa imposta dovuta nella misura di euro 29.885,00, oltre a sanzioni per euro 35.862,00.

2. La C.T.R., premesso che la società è stata posta in liquidazione il 27 giugno 2008, e che la sua cancellazione dal registro delle imprese era intervenuta in data 23 febbraio 2011, ha ritenuto che la società avesse l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2010, con indicazione delle quote residuali, relative alla plusvalenza di euro 271.683,00, conseguita nell’anno 2007, per la quale si era avvalsa della facoltà di rateizzazione prevista dall’art. 88, comma 3 lett.

b) T.U.I.R.. L’omissione di tale adempimento, secondo la C.T.R. giustifica l’assoggettamento a tassazione delle quote non dichiarate, in quanto costituenti reddito dell’ultimo anno di esercizio dell’impresa, nonché la configurabilità della responsabilità sussidiaria dei soci, beneficianti dell’evasione posta in essere dalla società.

3. Annamaria Abbrescia e Massimiliano Schirone resistono con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale.

4. Con memoria del 14 febbraio 2023 i controricorrenti hanno formulato istanza di emissione del decreto di estinzione del procedimento per essersi perfezionata la definizione agevolata della controversia di cui all’art. 5, comma 2 l. 130 del 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia delle Entrate formula un unico motivo di ricorso con il quale deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2 lett. , per e), 24, comma 2 del d.lgs. 546 del 1992/1996, per avere la C.T.R. accolto il motivo di impugnazione dell’atto impositivo, relativo all’inapplicabilità delle sanzioni, benché formulato solo con la memoria illustrativa depositata nel primo grado di giudizio.

2. I controricorrenti formulano ricorso incidentale, affidandolo a tre motivi.

3. Con il primo fanno valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o, in subordine, falsa applicazione degli artt.53 Cost. 10 l. 212 del 2000, 5 del d.P.R. 322/1998, 39, comma 2 lett.

a) e 41 d.P.R. 600 del 1973, nonché degli artt. 84 e 182 d.P.R. 917/1986 e 2727, 2729 c.c..

4. Con il secondo motivo si dolgono, ex art. 360, comma 1 n.

3) c.p.c., della violazione o, in subordine, falsa applicazione degli artt. 36 d.P.R. 602 del 1973, 2495 c.c. e 100 c.p.c..

5. Con il terzo motivo denunciano, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione alla presunta distribuzione degli utili extracontabili in favore dei soci, avuto riguardo all’azzeramento della plusvalenza e della liquidità della società.

6. Va pronunciata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., essendosi realizzati i presupposti applicativi della definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 130/2022. A dimostrazione di ciò il ricorrente ha prodotto copia della domanda di definizione agevolata della controversia, trasmessa a mezzo PEC alla Direzione Provinciale di Bari della Agenzia delle Entrate, in data 13 gennaio 2023 (ultimo giorno utile), nonché F24 relativo al pagamento della somma di euro 5.977, pari al 20% della somma di euro 29.885,00 (valore determinato ai sensi dell’art. 16, comma l. 289/2002).

7. In assenza del provvedimento di diniego e della proposizione dell’istanza di trattazione entro i due mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di definizione agevolata, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 5, comma 12 l. 130/2022, la definizione risultando anche dall’elenco dei procedimenti in tal modo definiti, redatto a cura della Agenzia delle entrate e da questa trasmesso in osservanza dell’art.40, comma 4, del d.l. n.13 del 2023.

8. Le spese sono poste a carico di chi le ha sostenute.

9. Non si fa luogo alla pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendone i presupposti (Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).