Italian tax court quashes regional tribunal decision for insufficient reasoning on economic loss and passive surcharges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court quashed a regional tax tribunal's decision against a company regarding tax assessments on economic losses and interest. The court found the lower tribunal failed to adequately explain why specific asset sales were economically unjustified and why certain invoices were treated as passive surcharges. Consequently, the judgment was overturned and the case remanded for a new decision with proper reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 112 c.p.c.; Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: A tax tribunal must provide congruent reasoning when rejecting claims of economic loss or classifying invoices as passive surcharges, failing to do so warrants cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 21405 / 20 1 7 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Green Seagull S. R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Paola Ruggieri Fazzi, con domicilio digitale indicato in atti;
–controricorrente e ricorrente incidentale – Ires, Iva ed Irap 2006 – Condotta antieconomica. r.g. n. 21405/2017a.c.26 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA– LECCE n. 566 / 201 7 , depositat a in data 15 / 2 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 26 novembre 2024 ; Fatti di causa Il 20 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate notificò alla Società Immobiliare S. Anna S.p.A. (d’ora in poi, anche “la contribuente”) l’avviso di accertamento n. TVM303030102725del 19 ottobre 2010, prot. n. 162889, relativo all’anno d’imposta 2006, con il quale, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett.
d) del d.P.R. n. 600 del 1973, venne accertato un reddito di oltre 580.000 euro, di fronte ad una perdita dichiarata di oltre dieci milioni di euro, in ragione del recupero a tassazione di costi di competenza di altre annualità o comunque non deducibili, di importo pari ad euro 62.209, e di una minusvalenza indeducibile, con la conseguenza della liquidazione di una maggiore imposta Ires, Irap e Iva. Il rilievo più consistente operato dai verificatori riguardava l’indebita deduzione della minusvalenza patrimoniale, di oltre dieci milioni di euro, relativa alla cessione della partecipazione al capitale sociale della “Immobiliare casa di cura città di Lecce”.
Attraverso l’analisi delle vicende societarie svoltesi dal 2001 al 2006, risultò che la società oggetto di accertamento aveva provveduto a cedere il 9 agosto 2002alla Filanto S.p.A., con la quale intratteneva rapporti economici, la partecipazione nella Società Immobiliare casa di cura privata città di Lecce “G VM Real Estate s.r.l.” per oltre undici milioni di euro. Nel luglio 2005, la Filanto S.p.A. cedette nuovamente alla società Immobiliare Sant’Anna S.p.A. (entrambe le società erano riconducibili allo stesso soggetto, sig. Antonio Filograna) la detta partecipazione, r.g. n. 21405/2017a.c.26 /11/2024 Cons. est.
Angelo Napolitano per un corrispettivo di euro ventitrè milioni, regolarizzato tramite la compensazione di crediti e debiti reciproci. Ancora, il 28 settembre 2006 la odierna contribuente cedette la partecipazione in parola al Gruppo Villa Maria S.p.A. , verso il corrispettivo di oltre dodici milioni di euro. Dunque, nel lasso di tempo di un anno, il valore della partecipazione era stato drasticamente e significativamente ridotto, sicché l’Agenzia delle Entrate contestò l’antieconomicità , in applicazione dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
La contribuente impugnò l’avviso di accertamento, in relazione ad alcune riprese di costi,dinanzi alla C.T.P. di Lecce, che rigettò il ricorso. Su appellodella contribuente, la C.T.R. riformò in parte la sentenza di primo grado, nel contraddittorio con l’ufficio. Avverso i capi della sentenza d’appello rispetto ai quali la contribuente è risultata vincitrice, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente, che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un solo motivo.
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole che la sentenza impugnata abbia fatto un rinvio acritico alle argomentazioni contenute nell’atto di appello della controparte, che aveva dedotto che la minusvalenza fosse economicamente giustificata in considerazione del licenziamento di duemila dipendenti con conseguente obbligo di corresponsione del TFR e delle difficoltà finanziarie con la conseguente impossibilità di ricorrere al credito. r.g. n. 21405/2017a.c.26 /11/2024 Cons. est.
Angelo Napolitano La C.T.R. non avrebbe realmente motivato sulla sussistenza di fondate e reali ragioni economicheche consentissero di giustificare la vendita della partecipazione sociale ad un prezzo estremamente ridotto rispetto all’ammontare del corrispettivo corrisposto per l’acquisto, effettuato un anno prima. Il giudice di appello non avrebbe tenuto conto dei numerosi elementi che hanno accompagnato le operazioni negoziali poste in essere dalla società contribuente, tutti finalizzati a conseguire un notevole risparmio fiscale. La violazione delle norme di legge indicate in rubrica discenderebbe dall’aver ritenuto la vendita sottocosto della partecipazione sociale giustificata dal licenziamento di migliaia di dipendenti e dagli oneri economici connessi, mentre invece sarebbe risultato che il licenziamento collettivo aveva interessato un’altra società. 1.1.
Il motivo è fondato. Anche al di là della espressa titolazione del motivo in esame, il Collegio rileva che le censure alla sentenza impugnata riguardano vieppiù l’omessa considerazione di elementi che deporrebbero nel senso della antieconomicità della vendita di partecipazione sociale (e del prezzo di cessione) posta in essere dall’odierna contribuente. Su tale questione, obiettivamente, la C.T.R. omette di motivare congruamente. Non è chiaro, ad esempio, quale società fosse stata coinvolta nel licenziamento collettivo di migliaia di dipendenti ed in cosa consistessero le difficoltà economiche dell’odierna contribuente.
Non ci si può accontentare, sul punto, di mere allegazioni di parte, in quanto queste ultime devono essere suffragate da mezzi di prova, che il Collegio d’appello aveva l’obbligo di valutare e sui cui esiti avrebbe dovuto compiutamente motivare. r.g. n. 21405/2017a.c.26 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver congruamente motivato circa la contestazione, quale sopravvenienza passiva, della fattura emessa dall’Avv.
Marcuccio. 2.1. Il motivo è fondato. Nonostante la non limpidissima esposizione del motivo,vi è che la sentenza impugnata non spiega in maniera soddisfacente per quale motivo tra le sopravvenienze passive sia stata indicata una fattura (quella emessa dall’Avv. Marcuccio) relativa a prestazioni professionali effettuate nei confronti di un soggetto (Immobiliare casa di cura di Lecce s.p.a.) diverso dall’odierna ricorrente.
3. Con l’unico, complesso motivo del ricorso incidentale, la contribuente censura per motivazione apparente il capo della sentenza impugnata a sé sfavorevole, riguardante la minusvalenza ripresa a tassazione Irese la ripresa degli interessi passivi bancari. 3.1. Il ricorso incidentale è fondato. Dalla sentenza impugnata non si comprende affatto per quale motivo la minusvalenza dichiarata sarebbe stata ripresa a tassazione “giustamente” solo ai fini Ires, né si comprende il motivo della ripresa a tassazione degli interessi passivi bancari con il fugace riferimento al conferimento di azienda: la motivazione della sentenza deve essere in grado di far capire al lettore precisamente la fattispecie concreta, le richieste delle parti, e le risposte date dal giudice in riferimento al quadro normativo vigente.
4. In accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata è cassata. La causa è rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. r.g. n. 21405/2017a.c.26 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezion