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Ordinanza Interlocutoria — n. 3271/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 3271/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3271/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'Agenzia delle Entrate — direzione provinciale di Salerno - a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del modello di dichiarazione Unico Società di Capitali per l’anno d'imposta 2011, operava nei confronti della società RAGO S.R.L. l'iscrizione a ruolo per l'importo totale di € 329.424,23, scaturente dall'omesso versamento a saldo IRES di € 192.914,00 e relativi interessi e sanzioni, oltre sanzioni per omessi acconti IRES e sanzioni per omesso versamento periodico IVA relativo alla liquidazione del mese di febbraio. Con la consegna del ruolo ordinario reso esecutivo dall'Ufficio in data 19/01/2015 e consegnato in data 25/02/2015 al Concessionario per la riscossione, veniva da quest'ultimo emessa la cartella di pagamento n. 10020150019018800, notificata alla controparte in data 10/06/2015.

Regesto Legislator

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art. 26 d.P.R. n. 602/1973, art. 2712 cod. civ, art. 7 D.Lgs. 546/1992; Ordinanza Interlocutoria — n. 3271/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, del Decreto del DGSIA del Ministero della Giustizia del 28/12/2015 e dell’art. 7 D.Lgs. 546/1992 in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto comunque invalida la notifica in quanto il file della cartella di pagamento sarebbe stato notificato con estensione “.pdf” anziché “.p7m”, così applicando al processo tributario norma valevole esclusivamente per quello civile.

Parole chiave

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imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione assistenza giudiziaria in materia civile ricupero d'imposta risanamento dell'impresa in diritto tributario imposizione di un gruppo di società crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’art.
art. 2712 cod. civ
68, dell’art. 2712 cod. civ.
art. 7 D.Lgs. 546/1992
602/1973, del Decreto del DGSIA del Ministero della Giustizia del 28/12/2015 e dell’art. 7 D.Lgs. 546/1992 in relazione in relazione all’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2908/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, ed AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall’Avvocato Antonio Sciaudone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, traversa M. Fiore 12 pec: antonio.sciaudone@avvocati smcv.it contro RAGO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Coperchia di Pellezzano (Sa), rappresentata e difesa dall’Avvocato Wladimiro Manzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Emiliano Amato in Roma, Via Crescenzio n.

9. Cart. Pag. IVA, IRES 2011 – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 8827/09/2017, depositata in data 20 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate — direzione provinciale di Salerno - a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del modello di dichiarazione Unico Società di Capitali per l’anno d'imposta 2011, operava nei confronti della società RAGO S.R.L. l'iscrizione a ruolo per l'importo totale di € 329.424,23, scaturente dall'omesso versamento a saldo IRES di € 192.914,00 e relativi interessi e sanzioni, oltre sanzioni per omessi acconti IRES e sanzioni per omesso versamento periodico IVA relativo alla liquidazione del mese di febbraio. Con la consegna del ruolo ordinario reso esecutivo dall'Ufficio in data 19/01/2015 e consegnato in data 25/02/2015 al Concessionario per la riscossione, veniva da quest'ultimo emessa la cartella di pagamento n. 10020150019018800, notificata alla controparte in data 10/06/2015.

2. Avverso la cartella di pagamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Salerno; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 4452/01/2016, dichiarava inammissibile il ricorso per intempestività.

4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 8827/09/2017, depositata in data 20 ottobre 2017, la C.t.r. adita accoglieva il gravame della società contribuente, annullando l’atto impugnato.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate riscossione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, in particolare, l’Avvocatura Generale dello Stato notificava il ricorso alla società contribuente via pec in data 12 gennaio 2018 e lo depositava presso la Corte in data 30 gennaio 2018. Senonché ’Agenzia delle Entrate riscossione, difeso dall’Avvocato del libero foro Antonio Sciaudone, ha proposto ulteriore ricorso per cassazione affidato a due motivi notificandolo al contribuente a mani di un addetto alla ricezione degli atti in data 22 gennaio 2018 e depositandolo presso la Corte in data 14 marzo 2018.

7. La società contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, dell’art. 2712 cod. civ. e dell’art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non provata la validità della notifica perché non si era proceduto al deposito dei file informatici di posta elettronica inviati, mentre, in realtà, avrebbe dovuto ritenere sufficiente la produzione in giudizio (oltre che del messaggio di posta elettronica e della cartella) della ricevuta di avvenuta consegna della PEC inviata all’indirizzo della società in questione. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, del Decreto del DGSIA del Ministero della Giustizia del 28/12/2015 e dell’art. 7 D.Lgs. 546/1992 in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto comunque invalida la notifica in quanto il file della cartella di pagamento sarebbe stato notificato con estensione “.pdf” anziché “.p7m”, così applicando al processo tributario norma valevole esclusivamente per quello civile.

2. Pregiudizialmente, va rilevato che non risulta comunicata all’Agenzia delle Entrate riscossione la data dell’udienza in camera di consiglio. Conseguentemente, la causa va rinviata a nuovo ruolo affinché la Cancelleria proceda alle prescritte comunicazioni all’Agenzia delle Entrate riscossione sia quale difesa Avvocatura Generale dello stato,sia quale difesa dall’Avvocato del libero foro.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo affinché la Cancelleria proceda alle comunicaz