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Ordinanza Interlocutoria — n. 3214/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal by sending case to new role for joint hearing with related proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3214/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione ordered the case to be sent to a new role for joint hearing with a related proceeding. The tax agency argued the lower court erred in identifying the company's legal status and omitted examination of off-book profits. The court declined to rule on these merits, stating a complete decision requires the combined treatment of the pending related case.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; The court may order a new role for joint hearing when a complete decision on the appeal requires the simultaneous consideration of another pending proceeding.

Parole chiave

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tax appeal procedure joint hearing order new role assignment omitted fact examination company dissolution status off-book profits Cassazione interlocutory riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 132 c.p.c.
Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
artt. 132 cod. proc. civ
, la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25350/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 11; -ricorrente - contro ISAIA REGINA; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1261 /20 1 8 depositata in data 8 /0 2 /20 1 8 , non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2025 dal consigliere dott.

Federico Lume. FATTI DI CAUSA Ordinanza interlocutoria La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto da Isaia R egina contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il suo ricorso proposto contro l'avviso di accertamento per Irpef 2010 che faceva seguito ad altro avviso di accertamento emesso nei confronti della societàStockland s.r.l., di cui la stessa era socia . In particolare , il giudice dell'appello evidenziava che il giudizio contro l'avviso di accertamento emesso nei confronti della societàera stato deciso dalla CTR della Campania con sentenza n. 7494 / 2017 depositata il 12/09/2017 che aveva pronunciato la inammissibilità del ricorso in quanto non era dubbio che al momento della notifica dell'atto di accertamento la società era già cancellata ed era quindi da considerarsi estinta ai sensi dell'articolo 2495 cod. civ . ; evidenziato che gli atti compiuti nei confronti di un soggetto estinto sono giuridicamente inesistenti, rilevava pertanto la diretta consequenzialità della decisione assunta nei confronti della società anche nei confronti del socio essendo venuto meno il presupposto impositivo cioè l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

Contro tale decisione l ’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi. Regina Isaia, alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore in appello, non svolge attività difensiva. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 14/01/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. , la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992; in particolare evidenzia che la CTR non ha correttamente individuato il decisum di cui alla sentenza n. 7494 del 2013 della stessa CTR, la quale non ha af fatto annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società ma ha anzi dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla liquidatrice della stessa; l’errata individuazione dell'accertamento societario renderebbe dunque del tutto incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione tributaria regionale viziando insanabilmente la decisione che risulterebbeessere priva di motivazione.

Il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alle imputazioni di utili extra contabili in capo al socio di società a ristretta base; in particolare la sentenza è viziata in quanto non si è pronunciata in ordine al merito della controversia sull’errato presupposto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento societario in quanto il ricorso proposto dalla liquidatrice della società era stato dichiarato inammissibile e non era pervenuto aduna decisione di merito favorevole alla società stessa .

2. Al fine di compiuta decisione del ricorso occorre la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al n. 9556/2018, rinviato a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il n. RG 9