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Ordinanza Interlocutoria — n. 3211/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court regarding tax assessment against dissolved company and statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3211/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to the lower court for further proceedings. The appellant, a former partner and liquidator of a dissolved company, argued that the tax authority's assessment was invalid due to the company's dissolution and expired limitation periods. The court noted that the merits of these arguments, including the company's status and procedural defects, require a full review of the case file before a final decision can be rendered.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2495 c.c.; Art. 43, comma 3 DPR 600/1973; Art. 57, comma 3 DPR 633/1972: When a cassation appeal raises complex factual issues regarding the status of a legal entity and the applicability of limitation periods, the court may remand the case to the lower instance for a complete examination of the case file.

Parole chiave

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tax assessment validity dissolved company liability statute of limitations interlocutory remand tax audit procedure liquidazione aziendale a fini fiscali validità della tassazione fiscale società finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 2495 c.c.
Art. 43, comma 3 DPR 600/1973
Art. 57, comma 3 DPR 633/1972
Art. 12 Law 212/2000
art. 2495 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 7425/2023
Al fine di una compiuta decisione del ricorso occorre acquisire il fascicolo di merito; la causa inoltre intercetta questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 7425/2023, in attesa di decisione.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27988/2017 R.G. proposto da ISAIA REGINA, già socia e liquidatrice della società STOCKLAND s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Nitto in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giuseppe Puglisi in Roma,piazza San Salvatore in Lauro n. 13; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 11; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3684 /20 17 depositata in data 20 /0 4 /20 17 , non notificata;

Ordinanza interlocutoria udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2025 dal consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. La Commissionetributaria regionale di Napoli rigettava l’ appello proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto da ReginaIsaia, già soci a unica e liquidatrice della società S tockland s.r.l., contro un avviso di accertamento per Ires,Irap e Iva dell'anno d'imposta 2007 . In particolare i giudici del gravame, confermando quanto ritenuto dai primi giudici, evidenziavano che dalla visura del Registro delle Imprese emergeva che la società era stata modificata in altra iscritta in data 17/07/2013 e quindi non era estinta, rigettando il motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 2495 cod. civ.; ritenevano infondato il motivo di appello relativo alla decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento, alla luce della rilevanza penale dei fatti indagati dalla Procura della Repubblica di Forlì; evidenziavano l’insussistenza di vizi della motivazione dell’avviso di accertamento in quanto il PVC cui esso faceva riferimento erastato redatto in contraddittorio con la parte e poiché il richiamo di esso da parte dell’Agenzia non ne inficiava la validità, dovendo semplicemente ritenersi che l’ufficio ne aveva condiviso le conclusioni; ritenevano, quanto al merito, che l’ufficio avesse dimostrato che le fatture emesse in favore della società da società cartiere riguardassero operazioni inesistenti e che la parte non aveva dimostrato il contrario; escludevano vizi della motivazione della sentenza della CTP, avendo la parte omesso di evidenziare quali specifici elementi fattuali fossero stati trascurati, non potendo a tal fine formulare un generico richiamo alla documentazione contabile in possesso senza indicare da quali circostanze poteva ricavarsi la veridicità delle operazioni fatturate.Contro tale decisione Regina Isaia quale ex socia egià liquidatrice della società, propone ricorso, affidato atre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 14/01/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2495 cod . civ . ; in particolare, in relazione all’affermazione dei giudici d'appello relativamente alla circostanza che la società Stockland non era estinta ma ne era stata modificata la ragione sociale, evidenzia,in primo luogo, l’errata lettura della visura di evasione prodotta el'omesso esame della certificazione del registro delle imprese comprovante la circostanza della intervenuta estinzione della società; ed in secondo luogo che tale circostanza non era contestata dall'Agenzia delle entrate.

Alla luce di tale estinzione della società la sentenza è errata in quanto l'avviso di accertamento non poteva essere emesso nei confronti della stessa dopo l'intervenuta estinzione e cancellazione ma doveva essere emesso nei confronti dei soci nei limiti di quanto ricevuto in sede di distribuzione dell'attivo residuo. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 43, comma 3, d. P . R . n . 60 0 del 19 73 e dell'articolo 57,comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, per la inapplicabilità al periodo d'imposta 2007 del raddoppio dei termini di accertamento ai fini delle imposte Ires e Iva ed in ogni caso ai fini dell' I rap per mancanza dei presupposti di legge.

Con il terzomotivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente, ed in particolare dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000 , oltre alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma,n. 5 cod. proc . civ . ; nel corpo del motivo deduce di aver contestato la lesione dei propri diritti denunciando diverse irregolarità svolte dai verificatori e poi dall'ente accertatore,sulle quali sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno omesso di pronunciarsi e in particolare di aver evidenziato che i verificatori avevano iniziato la verifica a carico della ricorrente senza che questa fosse stata correttamente informata nonché di aver evidenziato che la documentazione richiesta dall'ufficio era in possesso della Guardia di finanza e pertanto di averne fatto specifica richiesta per ottenere la restituzione altrimenti essendo impossibilitata a difendersi.

2. Al fine di una compiuta decisione del ricorso occorre acquisire il fascicolo di merito; la causa inoltre intercetta questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 7425/2023, in attesa di decisione.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’a