Civil procedure dismissed: tax court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling that the case terminated automatically under specific legislative provisions. The Revenue Agency challenged a judgment where the tax court found the dispute resolved without a formal denial, triggering statutory extinction rules. The court upheld this outcome by confirming that the procedural requirements for automatic termination were met, leaving no room for further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by operation of law when the conditions for automatic termination are met, and parties cannot request a hearing to revive the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23051/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro DAJAGA SRL rappresentata e difesa dagli Avv.ti PETRETTI Alessio, FERRAJOLI Luigi, TORELLI Roberto avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1533 / 03 / 20 22 , depositata il 15 / 0 4 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/02/2025 Il