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Decreto — n. 3136/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3136/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3136/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9858/2022 R.G. proposto da : MARIANI FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO, 29, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO DANIELE (CHBDNL82A30F205R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGGETTI MARIANNA (FGGMNN81T67G813N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002) e AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA , elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n.4512/2021 depositata il 12/10/2021;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 3136/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARIANI FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO, 29, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO DANIELE (CHBDNL82A30F205R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGGETTI MARIANNA (FGGMNN81T67G813N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002) e AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA , elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n.4512/2021 depositata il 12/10/2021;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale recupero delle spese esecutive errore di calcolo accollo delle spese compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9858/2022 R.G. proposto da : MARIANI FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO, 29, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO DANIELE (CHBDNL82A30F205R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGGETTI MARIANNA (FGGMNN81T67G813N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002) e AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA , elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n.4512/2021 depositata il 12/10/2021;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.031,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 06/02/