Court declares tax litigation extinguished due to procedural filing under new 2023 law reducing court times.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a procedural filing by the Revenue Agency. The lower court ruled that the case ended under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which mandates automatic extinction when a judgment is listed in the reduced-time declaration register. Consequently, the opposing parties' arguments regarding the merits were rendered moot as the legal framework explicitly terminated the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is formally listed in the register for expedited extinction proceedings, the litigation is automatically extinguished without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5905/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ANSA TERMOPLASTICI S.R.L., 3 R –EVOLUTION SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato IORIO ANTONIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2852/ 26/ 2021 depositata il 20/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/02/2025