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Decreto — n. 3110/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed after court declared the case extinguished by law.

Numero d'incarto Decreto — n. 3110/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished, dismissing the appeal filed by Living Design against the Agenzia delle Entrate. The lower court had already determined that the lawsuit was formally concluded under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the extinction of proceedings for tax recovery. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, ruling that no further judicial intervention was necessary as the legal conditions for extinction were met.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 e 200, della legge n. 197 del 2022; When a tax recovery proceeding is formally concluded without a denial of the claim, the process is extinguished by operation of law, and the parties cannot request a hearing unless they explicitly exercise their right to do so under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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procedural extinction tax recovery proceedings Law 197/2022 civil procedure dismissal formal conclusion of suit procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale internazionale assoggettamento fiscale limitato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24458/2020 R.G. proposto da : LIVING DESIGN DI GULOTTA SALVATORE SRL,rappresentata e difes a dagli avvocati CUCCHIARA VINCENZO, CUCCHIARA IGNAZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIAn.7185/03/2019 depositata il 10/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 03/02/2