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Ordinanza — n. 3095/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as moot due to taxpayer's voluntary settlement under simplified definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3095/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer voluntarily fulfilled the simplified settlement procedure. The tax agency argued the case was moot after the taxpayer paid the required amounts, while the taxpayer confirmed full payment of installments. The court ruled that the cessation of the subject matter justified dismissing the appeal without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018: A tax dispute is extinguished when the taxpayer voluntarily completes the simplified settlement procedure by paying the due amounts, rendering the litigation moot.

Parole chiave

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simplified settlement procedure cessation of subject matter tax dispute extinction voluntary payment mootness in tax litigation contenzioso tributario arretrati d'imposta procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Secondo l’art. 6, comma 6, d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/10/2018, n. 24083
Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16132/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro METODO S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Ruggiero, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – sezione staccata di Salerno -n. 10146 / 20 18 , depositata il 23 / 11 /20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere Rosanna Angarano . Definizione agevolata –d.l. n. 119 del 2018 Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, nei confronti della Metodo s.p.a, che resisteva a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. h a accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006,erano state recuperate maggiori Ires ed Irap.

2. Con successiva nota depositata il 14 ottobre 2020 l’Agenzia delle entrate ha riferito che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art.

6. d.l. n. 119 del 2018 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento. Per l’effetto, ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. La contribuente il 10 gennaio 2025 ha depositato documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata ed ha dichiarato di aver provveduto al pagamento anche delle ulteriori rate. Considerato che:

1. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

2. L’Agenzia delle entrate ha espressamente dichiarato che la contribuente ha corrisposto quanto dovuto e che è cessata la materia del contendere;pertanto, può provvedersi in conformità.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit. 4.In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio Cons. est. Rosanna Angarano 3 contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della