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Ordinanza — n. 3069/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax penalty reduction, ruling finality of original sanction blocks favorable new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3069/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by the tax agency against a regional commission's decision to reduce a tax penalty. The agency argued the original sanction was already final after a prior Supreme Court ruling, preventing the application of a newer, lighter law. The court agreed that because the irrogation act became definitive, the principle of favor rei could not apply retroactively to reduce the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; The principle of favor rei applies to pending cases only if the sanctioning act has not become definitive; once definitive, subsequent lighter laws cannot be applied retroactively.

Parole chiave

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favor rei principle tax penalty reduction definitive administrative act lex mitior application Cassation procedure sanzioni pecuniarie sanzione internazionale contributo causale d'orientamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE - con il primo motivo, l’ADM denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 19, d.lgs. n. 546/1992
Art. 2909, cod. civ.
Art. 13, d.lgs. n. 471/1972
Art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
CONSIDERATO CHE - con il primo motivo, l’ADM denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 24457 del 30.10.2013 della Corte di Cassazione
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.8534/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei m onopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro IREN MERCATO s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Livia Salvini e Davide De Girolamo, presso il cui studio in Roma, Piazza Venezia n. 11, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Liguria n. 1319/06/2018, depositata il 5.10.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 1 novembre 2024dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi-Sanzioni - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Iren Mercato s.p.a. (già Azienda Mediterranea Gas e Acqua s.p.a. di Genova)avverso la sentenza della CTP di Genova che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento riguardante la sanzione irrogata per il tardivo versamento della rata di acconto dell’accisa, relativa al gas metano, per il mese di dicembre 2002; - secondo la sentenza impugnata, l’appello andava accolto con riferimento alla riduzione della sanzione nella misura prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1972, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, per il principio del “favor rei”, posto che la citata novella legislativa era entrata in vigore prima del deposito della sentenza della Corte di Cassazione che aveva deciso il ricorso sul prodromico atto di irrogazione della sanzione; - la controversia era, dunque, “ ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge e la sanzione è divenuta definitiva in epoca successiva al deposito della sentenza della Suprema Corte il 26/2/2013”; - l’ADM contribuente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; -la IREN resisteva con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE - con il primo motivo, l’ADM denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 cod. civ., non avendo la CTR considerato che il provvedimento che irroga la sanzione e la cartella esattoriale sono due atti distinti che vanno separatamente impugnati e l’incidenza dello ius superveniens, trattandosi di vizio relativo all’atto di irrogazione della sanzione, andava contestata nel giudizio riguardante quest’ultimo, che, una volta divenuto definitivo, con il deposito della sentenza della Corte di Cassazione, non poteva più essere rimesso in discussione; - con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo; - i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati; - l’art. 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce che “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”; - la predetta disposizione sancisce , in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, il principio del "favor rei", sicché la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, haportata retroattiva nei giudizi pendenti, a condizione che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo; - ed invero, diversamente dal la “ abolitio criminis ”, disciplinata dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997(“Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato”), in cui l’unico evento impeditivo per l’applicazione del principio del “favor rei” è l’intervenuto pagamento della sanzione, nel caso di successione di leggi che stabiliscano sanzioni di entità diversa, la preclusione all’applicazione della “lex mitior” è la definitività dell’atto di irrogazione delle sanzioni;- nella specie è pacifico che l’atto di irrogazione della sanzione fosse definitivo, in conseguenza della intervenuta decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24457 del 30.10. 2013, che, nell’accogliere il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle dogane, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l’atto di irrogazione della sanzione, in relazione al versamento della rata di acconto dell’accisa relativa al gas metano dovuta per il mese di dicembredel 2002, senza pronunciarsi sull’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole; - in presenza di un atto presupposto , emesso nei confronti della contribuente e divenuto definitivo a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, l’eventuale disciplina più favorevole non p uò trovare più applicazione, stante il chiaro disposto dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che la successiva cartella di pagamento deve indicare l’importo della sanzione definitivamente stabilita con la sentenza non più soggetta ad impugnazione; - in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza va cassata e , non essendo necessari accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente; - le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della vicenda processuale, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano in euro 10. 000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara interamente compensate fra le parti le spese