Tax court remands case to new hearing pending Supreme Court clarification on proof of resistance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal admissible regarding the lack of prior adversarial proceedings but remanded the case for a new hearing. The Regional Tax Commission had rejected deductions totaling €150,000, and the taxpayer argued this violated the principle of adversarial proceedings under Article 12 of Law 212/2000. The Court deferred a final decision on the illegality of the assessment until the Supreme Court clarifies the concept of 'proof of resistance' in a related pending ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000; In the absence of a definitive interpretation by the Supreme Court regarding the scope of 'proof of resistance,' the tax court's decision on the necessity of prior adversarial proceedings must be remanded for a new hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15488/2021 R.G. proposto da: VINCENZI PAOLO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dal prof. avv. Alessandro Turchi (con indirizzo PEC: alessandro.turchi@ordineavvmodena.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente – Oggetto:rinvio a nuovo ruolo Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia – Romagna n. 1415/09/2020 depositata in data 10/12/2020, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19/11/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - Paolo Vincenzi, notaio, riceveva e impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con il quale l’Ufficio per l’anno 2009 disconosceva la deduzione di costi – che riteneva indeducibili – per complessivi euro 150.000 ai fini IRPEF, IVA e IRAP; -la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; -con la sentenza qui gravata la CTR ha confermato in maggior parte la statuizione di primo grado accogliendo l’appello solo riguardo ad alcuni costi relativi al soggiorno in corrispondenza della partecipazione a un convegno di studio; -ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a sei motivi; -resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato che: -il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 e del principio del contraddittorio endoprocedimentale per avere la CTR escluso anche quanto all’IVA la necessità del previo contraddittorio con il contribuente; - va innanzitutto rilevato che la questione, diversamente da quanto eccepito in controricorso, è stata in realtà debitamente posta (come si evince dagli atti riprodotti a questa Corte in osservanza del principio di specificità e localizzazione) di fronte ai giudici di merito e pertanto il motivo è ammissibile; - il profilo di illegittimità dell’avviso di accertamento qui dedotto, peraltro, è stato oggetto della recente ordinanza interlocutoria di questa Corte, sezione tributaria, n. 7829 del 22 marzo 2024 con la quale si è proposta alla Prima Presidente di investire le Sezioni Unite della stessa, dovendosi meglio precisare, secondo tale Cons. Est.
Roberto Succio provvedimento, il contenuto della c.d. “prova di resistenza” in argomento; - pertanto, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite, la controversia va rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. rin