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Decreto — n. 2997/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2997/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2997/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 20560/2024proposto da: POSTACCHINI ROBERTO, rappresentatoe difeso dagli avv.ti Chiara Schiavi e Romina Cristina D’Agostini; -ricorrente- contro SOGET SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado delle Marche, n. 241 /3/202 4 depositata il 6 marzo2024. Visto l’atto depositato l’8 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2997/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 20560/2024proposto da: POSTACCHINI ROBERTO, rappresentatoe difeso dagli avv.ti Chiara Schiavi e Romina Cristina D’Agostini; -ricorrente- contro SOGET SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado delle Marche, n. 241 /3/202 4 depositata il 6 marzo2024. Visto l’atto depositato l’8 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia d'eredità conseguenze del ritiro sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’8 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 20560/2024proposto da: POSTACCHINI ROBERTO, rappresentatoe difeso dagli avv.ti Chiara Schiavi e Romina Cristina D’Agostini; -ricorrente- contro SOGET SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado delle Marche, n. 241 /3/202 4 depositata il 6 marzo2024. Visto l’atto depositato l’8 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/01/2025 Il Pres