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Decreto — n. 2996/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal after plaintiff voluntarily withdraws lawsuit, ordering them to pay all legal costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 2996/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit. The proceedings involved Vincenzo Pugliese against the Italian Revenue Agency regarding a tax dispute previously decided by a lower court. Since the plaintiff formally renounced the appeal, the court dismissed the case and ordered Pugliese to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the litigation, and the withdrawing party bears the costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of litigation allocation of procedural costs Italian civil procedure tax revenue agency dispute rinuncia al reddito rinuncia al brevetto detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato l’11 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’11 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 9613/2024proposto da: VINCENZO PUGLIESE, rappresentatoe difesoda sé medesimo; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 5471/5/2023depositata il 6 ottobre 202 3 . Visto l’atto depositato l’11 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.205,00,oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/01/2025 Il Pr