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Decreto — n. 2995/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2995/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2995/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20762/2024 R.G. proposto da : LICATA MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in GELA VIA CAIROLI 83 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PIZZARDI ROCHELIO (PZZRHL69M06M088L) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTARTE DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO SICILIA n.1133/2024depositata il 09/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/12/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 2995/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LICATA MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in GELA VIA CAIROLI 83 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PIZZARDI ROCHELIO (PZZRHL69M06M088L) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTARTE DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO SICILIA n.1133/2024depositata il 09/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/12/2024;

Parole chiave

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spese di esecuzione mancato anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario rimborso delle spese estinzione del debito pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20762/2024 R.G. proposto da : LICATA MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in GELA VIA CAIROLI 83 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PIZZARDI ROCHELIO (PZZRHL69M06M088L) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTARTE DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO SICILIA n.1133/2024depositata il 09/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/12/2024;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 744,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,i