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Decreto — n. 2993/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal after client formally renounces the legal recourse proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 2993/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinct following the client's formal renunciation of the appeal filed against a second-instance tax court decision. The appellant, an immovable company, had previously challenged a ruling by the Regional Tax Office of Caserta but subsequently withdrew the request on November 13, 2024. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellant to bear the procedural costs totaling 1,205.00 euros.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The court declares a litigation extinct when the party formally renounces the appeal, thereby terminating the proceedings and shifting the burden of costs to the renouncing party.

Parole chiave

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renunciation of appeal extinction of litigation tax administrative dispute procedural costs second instance court formal withdrawal civil procedure code rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 13novembre 2024con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che si deveprovvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 13novembre 2024con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che si deveprovvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 25526/2023proposto da: MI.CA. IMMOBILIARE SRL, in persona dellelegali rappresentant i pro tempore , rappresentat a e difesadall’avv. Vincenzo Bizzarro; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2877 /1/202 3 depositata il 3 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 13novembre 2024con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che si deveprovvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.205,00,oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/01/2025 Il