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Decreto — n. 2990/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal when plaintiff formally renounces the legal recourse before judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 2990/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished after the plaintiff formally renounced the legal recourse. The court noted that the plaintiff had submitted a document on November 13, 2024, explicitly withdrawing the request to challenge the lower court's decision. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the plaintiff to pay the associated procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The legal recourse is extinguished if the party formally renounces it before the judgment is rendered, thereby terminating the proceedings and subjecting the renouncing party to cost liability.

Parole chiave

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formal renunciation of appeal extinguishment of legal recourse procedural costs liability Cassazione estinzione giudizio withdrawal of appeal before judgment contenzioso tributario arretrati d'imposta rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 13 novembre 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 13 novembre 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 24205/2023proposto da: MI.CA. IMMOBILIARE SRL, in persona dellelegali rappresentant i pro tempore , rappresentat a e difesa dall’avv. Vincenzo Bizzarro; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2561/1/2023 depositata il 21 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 13 novembre 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.205,00oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/01/2025 Il P