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Decreto — n. 2978/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 2978/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed VRG Wind 129 Spa's appeal against a tax court decision that declared the litigation extinguished. The lower court found the case closed because the statutory time limits for declaring the extinction of tax judgments had passed without a formal objection. Consequently, the court upheld the dismissal of the appeal, confirming that the procedural deadline was strictly met.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; When the statutory period for declaring the extinction of tax judgments expires without a party's request to fix a hearing, the process is legally extinguished and the appeal against such extinction is inadmissible.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits decreto di estinzione Agenzia delle Entrate legittimità judgments supreme court appeal procedural dismissal ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LOMBARDIA n.2374/2021 depositata il 25/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23378/2021 R.G. proposto da : VRG WIND 129 SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato DI TANNO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO unitamente agli avvocati NICASTRO ROSAMARIA , PAULETTI ENRICO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n.2374/2021 depositata il 25/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/02/2025 I