Civil procedure dismissed: tax court declares litigation extinguished due to administrative act listing under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling that the case was resolved by an administrative act. The plaintiff, Barbera, challenged the tax authority's decision to list the case for extinction under Article 1 of Law No. 197/2022. The court upheld the lower court's finding that the procedural requirements for extinction were met, thereby terminating the litigation without a merits judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that when an administrative act lists a case for extinction under the specified law, the civil procedure is automatically extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32182/2021 R.G. proposto da : BARBERA EMANUELE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato GALLINI ALESSANDRA e dall'avvocato BALDO ALBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG . LOMBARDIA n. 1999/ 4/ 2021 depositata il 27/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/02/2025 Il