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Ordinanza — n. 2913/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2913/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2913/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36746/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persone del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GUARINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato CIARDO DANIELA (CRDDNL65P58D761G) rappresentato e difeso dall'avvocato FERRANTE MARCELLA (FRRMCL71S69F839P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2913/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La CTR rigettava l’appello erariale ritenendo che il contribuente avesse dato dimostrazione delle dichiarazioni rese circa la provenienza delle disponibilità. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato, che svolge un unico motivo di censura, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di doglianza. Con l’unico motivo di censura il patrono erariale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600/1973 letto in combinato disposto con gli artt. 2697, co. 2, c.c. e 2729, co. 1, c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

Parole chiave

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reddito dei genitori sostegno finanziario prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria prova dell'indigenza onere della prova del contribuente contributo alimentare parentale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36746/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persone del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GUARINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato CIARDO DANIELA (CRDDNL65P58D761G) rappresentato e difeso dall'avvocato FERRANTE MARCELLA (FRRMCL71S69F839P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO - SEZ.DIST. LATINAn.5486/2018 depositata i l 02/08/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA L’Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione un maggior reddito imponibile di euro 27.676,00 determinato attraverso il metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, co.4, d.P.R. n. 600/1973. Segnatamente, l’accertamento scaturiva dall’invito n. 100564/2015 con cui era stato richiesto al contribuente di motivare gli scostamenti rilevati tra il reddito dichiarato nel 2010 e quello determinabile ai sensi dell’art. 38 citato.

Le argomentazioni e documentazioni addotte dal sig. Guarino in sede procedimentale venivano parzialmente recepite dall’Ufficio sino a determinare il maggior reddito imponile nella suindicata somma di euro 27.676,00. Il contribuente adiva il giudice di prossimità rilevando come la maggior disponibilità finanziaria derivava da trasferimenti operati in suo favore dai suoi più stretti congiunti oltre che da altre disponibilità finanziarie dei suoi genitori. Si costituiva l’Ufficio ribadendo la legittimità del suo operato e basata sul fatto che del maggior reddito imponibile, oggetto di ripresa a tassazione, il contribuente non aveva fornito prova documentale della relativa provenienza.

La CTP accoglieva il gravame sul presupposto che l’Ufficio non avesse fornito adeguata prova della sua pretesa erariale, non essendo l’avviso di accertamento basato su elementi sufficienti. Insorgeva con ricorso in appello l’Amministrazione finanziaria contestando sia la mancata allegazione della prova contraria da parte del contribuente, sia il fatto che nel conto intestato al contribuente non emergevano i dedotti accrediti da parte dei genitori, così come risultavano indimostrate le asserzioni secondo cui le spese contestate fossero state assunte direttamente dai genitori.

La CTR rigettava l’appello erariale ritenendo che il contribuente avesse dato dimostrazione delle dichiarazioni rese circa la provenienza delle disponibilità. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato, che svolge un unico motivo di censura, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di doglianza. Con l’unico motivo di censura il patrono erariale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600/1973 letto in combinato disposto con gli artt. 2697, co. 2, c.c. e 2729, co. 1, c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

In sintesi, afferma che era onere del contribuente dimostrare che le risorse in questione fossero riconducibili a fonti insuscettibili di contribuire alla determinazione del reddito, quale prova non fornita dal contribuente. Afferma inoltre che era compito del contribuente dimostrare anche che quelle disponibilità finanziarie erano state utilizzate per sostenere le spese poste a fondamento dell’accertamento o, quantomeno, che ciò avrebbe potuto accadere mediante una “stabile acquisizione al patrimonio”. Lamenta quindi che la CTR avrebbe fatto mal governo dei principi resi da questa Corte in materia di prova contraria.

Il motivo è fondato nei termini che seguono. Occorre ricordare l’orientamento di questa Corte, la quale ha già stabilito «i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››;

è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciòsia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi.

Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985; Cass.14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass.24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass.26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).» (cfr. Cass., V, n. 7762/2024). La CTR, nel suo potere discrezionale di valutazione delle prove addotte dalle parti, ha ritenuto che il contribuente avesse fornito la prova della provenienza di tutte le provvidenze contestate dall’ufficio.

Ha tuttavia omesso di approfondire l’ulteriore profilo richiesto dalla norma circa la durata del possesso di tali redditi. A tale riguardo la prova documentale richiesta dalla norma potrà pertanto essere fornita anche mediante l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame. Il motivo è quindi fondato nei limiti di cui inmotivazione, Il ricorso è quindi fondato e dev’essere accolto, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si adegui ai sopra indicati principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – Sezione staccata di Latina,