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Decreto — n. 2903/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2903/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period. The appellant, Grimaldi Paolo, filed a decree against the Revenue Agency but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period proposed settlement extinction of proceedings Code of Civil Procedure fondo espropriato azione di indebito arricchimento danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate;
art. 380-bis c.p
della Lombardia n.524/2022depositata il 16/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22534/2022 R.G. proposto da : GRIMALDI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII, 466, presso lo studio dell’avvocato EBNER MARTINO MARIA (BNRMTN74A23F205K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.524/2022depositata il 16/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso i