Cassation court dismisses appeal as lower court correctly declared process extinct per statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Tecno Spa against the lower court's declaration of process extinction. The lower court found that the procedural timeline mandated by the 2023 decree had expired, rendering the lawsuit void without a formal denial. Consequently, the court upheld the extinction ruling, confirming that the process ended automatically due to the statutory time bar.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The process is automatically extinguished if the statutory time limit for the declaration of extinction expires without a formal denial, thereby terminating the litigation and allocating costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1292/2020 R.G. proposto da : TECNO SPA, rappresentata e difes a dagli avvocati GIANNOTTA MARIO e FALSITTA VITTORIO EMANUELE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2938/ 18/ 2019 depositata il 08/07/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 28/01/2025