Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinct, dismissing the appeal filed by FERCO SRL against the tax agency. The lower court had already determined that the litigation ended automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of the case list. Consequently, the Supreme Court upheld the decision that no further judicial action was required, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of proceedings by operation of law automatically terminates the litigation, barring further appeals unless parties explicitly request a hearing to resume the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25743/2022 R.G. proposto da : FERCO SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato GRADARA RITA, unitamente agli avvocati DOLFIN NICOLETTA, PANSIERI SILVIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2773/ 22/ 2022 depositata il 01/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 29/01/2025 I