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Decreto — n. 2880/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as parties settled and withdrew the lawsuit, resulting in cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 2880/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant formally withdrew the lawsuit after reaching a settlement with the tax authority. The appellant explicitly renounced the recourse, stating that the dispute had been conciliated with the opposing party. Consequently, the court ordered the litigation costs to be compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party withdraws an appeal following a settlement, the proceedings are extinguished and costs are typically compensated.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal settlement agreement extinction of proceedings cost compensation Corte di Cassazione conciliazione contenziosa decreto ingiuntivo contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 18 ottobre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la parte controricorrente; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 18 ottobre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la parte controricorrente; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 18399/2022proposto da: FEDRIGONI SPA, incorporante la CARTIERE MILIANI FABRIANO SPA, inpersona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Daniele Raffaelli; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI, Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, n. 16 /1/202 2 depositata l’11 gennaio 2022. Visto l’atto depositato il 18 ottobre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la parte controricorrente; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/01/2025 Il