Tax court process extinguished by co-obligated party's payment request under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following a request by the co-obligated party to settle the dispute. The State Attorney General confirmed the co-obligated party's request for payment under Law 197/2022, which legally terminated the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended, leaving the burden of advanced costs on the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a co-obligated party requests payment to define the dispute, the tax proceeding is extinguished, though parties may request a hearing to determine cost allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6637/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MUSSO Giovanni (in qualità di rappresentante legale protempore della ASD POLISPORTIVA DI NOTO non riconosciuta) rappresentata e difesa dall’avv. ANTONUCCIO Giuseppe. avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACCATA DI SIR A CUSA n. 5085 / 04 /20 20 pronunciata il 14/09/2020e depositata il 2 8 / 09 /20 20 , con riferimento a ll’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 05/12/2024,con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che per l’avviso di accertamento oggetto di causa l’altro coobbligato in solido (ASD Polisportiva Noto) ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 1 L. n. 197/2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, e che per l’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Siracusa la stessa la domanda è risultata regolare, ai sensi dell’art. 1 , commi 186 - 203 , L . n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/01/202