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Decreto — n. 2867/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2867/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2867/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 25004/2022proposto da: C.M.C. SRL, in persona del legal e rappresentant e pro tempore , rappresentat a e difes a dall’avv. Alessandra Calabrò; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Toscana, n.935/3/2022 depositata il 12 agosto 2022. Visto l’atto depositato il 7 novembre 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso , a seguito di provvedimento di autotutela parziale, dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata ex artt.16 del d.lgs. n. 472/1997 e 15 del d.lgs. n. 218/1997; considerato che, pertanto,le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2867/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 25004/2022proposto da: C.M.C. SRL, in persona del legal e rappresentant e pro tempore , rappresentat a e difes a dall’avv. Alessandra Calabrò; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Toscana, n.935/3/2022 depositata il 12 agosto 2022. Visto l’atto depositato il 7 novembre 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso , a seguito di provvedimento di autotutela parziale, dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata ex artt.16 del d.lgs. n. 472/1997 e 15 del d.lgs. n. 218/1997; considerato che, pertanto,le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente azione parziale ritiro delle conclusioni civili immunità parziale disoccupazione parziale riduzione del contributo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
218/1997; considerato che, pertanto,le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 25004/2022proposto da: C.M.C. SRL, in persona del legal e rappresentant e pro tempore , rappresentat a e difes a dall’avv. Alessandra Calabrò; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Toscana, n.935/3/2022 depositata il 12 agosto 2022. Visto l’atto depositato il 7 novembre 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso , a seguito di provvedimento di autotutela parziale, dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata ex artt.16 del d.lgs. n. 472/1997 e 15 del d.lgs. n. 218/1997; considerato che, pertanto,le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone chele spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/01/2025 I