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Decreto — n. 2866/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of extinction decree to include lawyer's fees for opposing party's counsel.

Numero d'incarto Decreto — n. 2866/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a material correction to a previous decree that extinguished the proceedings. The original judgment failed to allocate attorney fees to the opposing party's counsel despite a specific request, violating procedural requirements. Consequently, the decree was amended to mandate that fees be paid to the declared non-statutory lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 93 cod. proc. civ.: When a judgment declaring proceedings extinct omits the liquidation of costs for the opposing party's counsel, the error is material and must be corrected by ordering the payment to the declared lawyer.

Parole chiave

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material error correction extinction of proceedings attorney fees allocation non-statutory lawyer procedural compliance correzione di errore materiale condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
Art. 93 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez.Un.7.7.2010 n.16037
Cass., Sez.Un.7.7.2010 n.16037; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200
Cass., Sez.Un.7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19576/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende contro GAMBINO GIUSEPPA, GIAMMO ' ROSALIA, elettivamente domiciliati in PALERMO V. SCORDIA 7, presso lo studio dell’avvocato BONANNO GIUSEPPE (BNNGPP62B19G273R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONANNO GIUSEPPE (BNNGPP62B19G273R) -controricorrenti- letta l’istanza proposta dal difensore dei controricorrenti con la quale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n.32898 dell’1.12.2024, pubblicato il 17.12.2024, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio sopra indicato ai sensi dell’art.380-bis, secondo comma, cod.proc.civ.; visto il decreto del Presidente titolare confermativo della delega già conferita alla sottoscritta consigliere; rilevato che nel decreto di estinzione n. 32898/24, nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, si è omesso di provvedere a norma dell’art.93 cod.proc.civ. e cioè di liquidare le stesse a favore del procuratore costituito, malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso; rilevato che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v.

Cass., Sez.Un.7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dispone la correzione del decreto di estinzione n. 32898/24, pubblicato il 17.12. 2024, ai sensi dell’art.380 bis, secondo comma, cod.proc.civ., del giudizio iscritto al n.r.g. 19576/2022, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole “agli accessori di legge” le seguenti parole: “da distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosene antistatario” e manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso, in Roma, il 4/0